Requisiti aziendali per assumere uno o più apprendisti
Un’azienda, per assumere un’apprendista, deve tenere conto della proporzione numerica tra gli apprendisti e il personale qualificato assunto. A partire dal 1° gennaio 2013, presso i datori di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate potrà arrivare a 3 a 2. In caso di azienda composta da un’unica persona, è possibile assumere fino a tre apprendisti. Per l’artigianato restano valide le disposizioni più ampie dell’art. 4 Legge 443/85 che specificano il numero massimo di apprendisti assumibile presso ciascuna tipologia artigiana.
La legge 92, con lo scopo di scoraggiare l’abuso dell’apprendistato esclusivamente per gli sgravi, ha introdotto dei vincoli di stabilizzazione per le aziende da dieci o più dipendenti: queste, infatti, non potranno ricorrere a nuove assunzioni se non avranno confermato in servizio almeno il 50% degli apprendisti assunti nell’ultimo triennio (percentuale ridotta al 30% fino al 17 luglio 2015). Si escludono dal computo le cessazioni avvenute durante il periodo di prova, le dimissioni o il licenziamento per giusta causa. Questi vincoli di stabilizzazione non si applicano alle aziende con meno di dieci dipendenti, che si devono sottostare a quanto sancito dal contratto collettivo applicato.