Pignoramento dello stipendio, ritenuta alla fonte ed oneri del sostituto d’imposta
Nell’ultimo decennio (o anche più), la generalizzata “crisi economico-finanziaria” che si è abbattuta, senza esclusione di colpi, sulle già esangui casse degli italiani, ha di fatto moltiplicato il numero degli strumenti di tutela accesi da parte dei singoli creditori; con questi sono, ovviamente, aumentati anche i pignoramenti.
Qual è il presupposto della tutela del credito e, di conseguenza, quali sono i presupposti dello strumento del pignoramento?
L’art. 2740 del c.c. stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni espressamente stabilite dalla legge. Se l’adempimento dell’obbligazione non avviene spontaneamente da parte del debitore, il creditore, salvi i casi in cui possieda già un titolo esecutivo (ad es. un titolo cambiario), può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale che ne disponga l’adempimento. In caso di pronuncia favorevole al creditore passata in giudicato, se il debitore non osserva il comando contenuto nella stessa, il creditore può intraprendere l’espropriazione forzata attraverso il pignoramento dei beni del debitore, ai sensi degli articoli 491 e seguenti del codice di procedura civile.
Il pignoramento può riguardare beni immobili o mobili. Se ha ad oggetto beni mobili, può essere eseguito presso il debitore medesimo ovvero presso un terzo, a sua volta debitore del debitore; in quest’ultimo caso, ex art. 543 del c.p.c., il pignoramento può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore che sono in possesso di terzi.
In base all’art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, in caso di pignoramento presso terzi, le disposizioni sulle ritenute alla fonte devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle medesime disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte; tale onere soggiace in capo al soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20%, rinviando, per le modalità di attuazione, ad uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Provvedimento 3 marzo 2010, prot. n. 34755/2010.
A distanza esatta di un anno (sic!), con la Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, la stessa A.d.E. ha ritenuto opportuno chiarire i contenuti del Provvedimento stesso e le modalità operative sottese all’onere impositivo che, giocoforza, si riverberano sui datori di lavoro sostituti d’imposta: debitori, infatti, di retribuzione nei confronti del debitore principale (dipendente) del soggetto terzo (creditore pignoratizio).
La norma ha, infatti, previsto l’applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo (alias il datore di lavoro) in condizione di effettuare l’adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato; l’esigenza di semplificazione, che risponde a quella dell’erario di dare effettiva attuazione al prelievo, comporta che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla. Il presupposto dell’Amministrazione Finanziaria è che il terzo (debitore) non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando.
In sostanza il sostituto d’imposta dovrà applicare automaticamente e senza nessuna ulteriore verifica della tipologia reddituale di riferimento la ritenuta del 20% in presenza delle tre seguenti condizioni:
– deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte;
– il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF;
– il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta.
L’applicazione è d’obbligo quando le citate condizioni sono soddisfatte contemporaneamente.
In altri termini, l’obbligo della ritenuta sorge per il fatto oggettivo che il credito sia riferito a somme per le quali le disposizioni fiscali prevedono l’applicazione di una ritenuta.
L’art. 1, comma 1, del Provvedimento fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: la ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti IRES.
La precisazione, introdotta dal Provvedimento a fronte di una disposizione normativa che menziona genericamente l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto, intende semplificare gli adempimenti del terzo erogatore in considerazione della marginalità delle ipotesi in cui enti e società di capitali (generalmente assoggettati ad IRES) subiscono ritenute alla fonte.
Quindi, il datore di lavoro (nelle sue vesti di terzo erogatore) che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non risulta tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770) i dati del percettore e l’ammontare delle somme erogate.
Sempre il Provvedimento, così come chiarito dalla Circolare, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell’A.F., prevede, a carico dei soggetti interessati, determinati adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione.
In particolare, l’art. 2 del Provvedimento prevede che il terzo erogatore:
- operi e versi la ritenuta d’acconto del 20 per cento sulle somme pignorate utilizzando l’apposito codice tributo “1049”;
- comunichi al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate (in forma libera ed in difetto di particolari scadenze);
- certifichi al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate a mezzo Certificazione Unica (CU) entro i termini previsti dalle relative disposizioni;
- indichi nel Mod. 770 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute (eventualmente) effettuate.
Una doverosa sottolineatura va fatta con riferimento alle spese di lite distratte in favore dell’avvocato del creditore pignoratizio; si osserva che, anche qualora non ricorra l’ipotesi in cui il difensore chiede il pignoramento oltre che nell’interesse del cliente anche nel proprio, le spese processuali distratte in favore del difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione sono anch’esse soggette alla ritenuta del 20 per cento ove indicate nell’ordinanza di assegnazione.
Siffatto caso, in cui la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio (o chi per esso) andrà ad indicare. Conseguentemente, il terzo erogatore sarà tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura (da cui anche l’onere di certificazione nei confronti del creditore).
Ricordiamoci che la semplificazione più volte ribadita dal Provvedimento e dalla Circolare, al fine di agevolare l’applicazione della ritenuta, ritiene che il terzo è tenuto ad applicarla sempre, poiché la norma non vuole porre a suo carico obblighi di accertamento.
E’ quindi consigliabile, tenuto conto dell’esigenza di dare effettività alle condizioni richieste dalla norma, che il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 (c.d. autocertificazione) l’insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni esonerando il terzo erogatore dall’obbligo di operare la ritenuta.
Con la suddetta dichiarazione – che si ritiene opportuno richiedere in difetto di autonoma presentazione – il creditore pignoratizio andrà a comunicare al terzo anche l’ammontare eventualmente corrispondente all’imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta.
L’Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell’ipotesi in cui non abbia operato la ritenuta in argomento.
Luca Bianchin, Consulente del lavoro