Obbligo della presenza del preposto nel cantiere
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, del Ministero del Lavoro, ha pubblicato l’interpello n. 4 del 30 settembre 2024, con il quale ha fornito risposta ad alcuni quesiti riguardanti la persona del preposto e la sua presenza all’interno del cantiere.
L’importanza dell’interpello è rappresentata dal ruolo strategico rivestito dalla figura del preposto, il quale garantisce l’osservanza di tutte le regole di sicurezza previste in un cantiere e deve essere ricoperto da personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi a lui attribuiti.
Ma vediamo quali sono i quesiti proposti dall’istante e quali sono le interpretazioni fornite dalla Commissione del Ministero del lavoro.
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato un interpello per conoscere il parere sul se sia obbligatorio che ci sia sempre la presenza di un preposto nel cantiere, anche quando l’attività è svolta da pochi lavoratori, due o addirittura da un solo lavoratore, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento tra di loro e se il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente.
Ricordo che, per definizione legislativa, il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”.
In particolare, il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Deve verificare che tutti i lavoratori accedano alle zone di rischio solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. E, infine, deve segnalare eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e, in generale, ogni condizione di pericolo che si verifica durante il lavoro.
Viceversa, il datore di lavoro ha, tra le altre cose, l’obbligo di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
E proprio in base a questo obbligo ed al ruolo fondamentale del preposto, voluto dal legislatore quale soggetto di garanzia al fine di assicurare la salute e sicurezza nei cantieri, che la Commissione ministeriale è intervenuta affermando che sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione, indipendentemente dal numero dei lavoratori inviati in appalto dal datore di lavoro in un cantiere. Arrivando al limite, ma solo come extrema ratio, che, qualora ci sia un solo lavoratore all’interno dell’appalto, sia il datore di lavoro a rivestire la qualifica di preposto, sempreché questi sovraintenda direttamente l’attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Tale considerazione nasce a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, anche in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa.
In definitiva ed in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatoria la nomina, da parte del datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore), di un soggetto che svolge le funzioni da preposto.
La Commissione, infatti, evidenzia che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
La nomina di detto soggetto dovrà poi essere comunicata al committente, tenendo, comunque, presente che tale ruolo dovrà essere sempre rivestito da personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi a lui attribuiti, attraverso una presenza sul luogo ove si svolgono le attività oggetto dell’appalto e con incarichi che ricomprendano le attività di effettivo controllo sui lavoratori, al fine di tutelare la salute e sicurezza di questi ultimi. Ciò potrà avvenire solo qualora gli incaricati di detto compito abbiano competenze professionali tali da riconoscere i rischi e valutarne ogni aspetto relativamente alla protezione dei lavoratori ed abbiano, altresì, quell’autonomia, rispetto alle competenze proprie del datore di lavoro, tale da svolgere i compiti assegnati senza subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Autore: Dott. Roberto Camera