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27 Novembre 2019 | Approfondimenti tecnici

Mantenimento dello stato di disoccupazione

Con la Circolare n. 1 del 23 luglio 2019, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) interviene, una volta acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota 31/0006890 datata 11/07/19), fornendo le prime indicazioni relative allo stato di disoccupazione alla luce del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

In fase di conversione viene, infatti, introdotto il comma 15-quater all’articolo 4 del citato Decreto Legge che prevede che “(…) si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (…)”  intervenendo così a sanare l’incoerenza che si era venuta a creare tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (art. 19, Dlgs 150/15), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (art. 3, c. 3, Dlgs 147/17) e la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (artt. 9 e 10, Dlgs. n. 22/2015).

Tale combinato disposto comporta che devono ritenersi in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).

La Circ. 1/2019 ANPAL affronta poi, anche per il tramite di dedicati esempi, le ipotesi di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo.

Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di DID rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986; nel caso del lavoro dipendente tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in 8.145 euro annui.

L’Agenzia ritiene che la valutazione circa il reddito vada effettuata in termini prospettici: la valutazione dovrà riguardare, quindi, l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre nell’anno un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore alla soglia suddetta indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro.

L’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che lo stato di disoccupazione venga sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ivi incluso il contratto di apprendistato, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni; il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno: pertanto nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.

Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione. Il termine della sospensione, così come la sospensione stessa, viene accertato d’ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.

Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua – imponibile ai fini IRPEF – è superiore ai citati 8.145 euro/anno.

Anche nel caso in cui l’attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R), il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione; in nessun caso lo svolgimento di attività di lavoro autonomo darà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione.

Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in 4.800 annui. Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è il medesimo sopra previsto per il lavoro dipendente.

Pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento dell’attività autonoma, superi tale limite di reddito nell’anno, perde lo stato di disoccupazione; dal reddito lordo devono essere detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.

Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.

In caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione nel caso in cui i redditi derivanti non superino, in ciascuno dei relativi ambiti, i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.145 euro/anno).

Relativamente ai tirocini extracurriculari, partendo dal presupposto che non rientrano nell’alveo del rapporto di lavoro (pur se in presenza dell’indennità di partecipazione), un soggetto che sta svolgendo un’esperienza in stage (in assenza di altri rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DID ed essere considerato in stato di disoccupazione; allo stesso modo, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.

Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché anche in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Anche coloro che svolgono prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54-bis del DL 50/2017, convertito con modifiche dalla Legge 96/2017 (voucher e libretto famiglia), sono considerati in stato di disoccupazione, dal momento che i compensi percepiti da tale tipologia di prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato per espressa previsione normativa.

La Circolare ANPAL del 23/07/29 chiude poi con una doverosa precisazione in merito all’entrata in vigore delle norme in parola che si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019. Conseguentemente vengono in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019. Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione ed attiva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Luca Bianchin, Consulente del lavoro