000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA

30 Gennaio 2019 | Approfondimenti tecnici

Malattia sopraggiunta all’estero – Cosa fare?

L’Istituto Nazionale di Previdenza ha recentemente aggiornato la propria Guida informativa sulla Certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero (ver. Ottobre 2018). Il documento chiarisce a questa particolare categoria di lavoratori “cosa fare” in caso di assenza dal lavoro per malattia sopraggiunta durante il soggiorno all’estero.

Premessa importante: in caso di evento verificatosi durante un soggiorno all’estero, i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS conservano il diritto all’indennità di malattia.

Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore, il quale, anche all’estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.

La guida offre ai lavoratori tutte le indicazioni, distinguendo tra i casi di:

1.    malattia insorta in un Paese facente parte dell’Unione Europea;

2.    malattia insorta in un Paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;

3.    malattia insorta in un Paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Nel caso di malattia insorta in un Paese UE (prima ipotesi), i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Affinché sia accertato il diritto all’indennità di malattia, però, il primo giorno dell’evento è necessario rivolgersi al medico del Paese ospitante per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.

Non sussistendo in territorio estero la procedura telematizzata operativa in Italia a seguito del decreto ministeriale del 26 febbraio 2010, la certificazione medica rilasciata dal medico del luogo dovrà essere trasmessa dal lavoratore, completa in tutti i suoi dati, entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della residenza in Italia. Entro lo stesso termine, vi è l’obbligato di trasmissione al datore di lavoro dell’attestato della malattia, intendendosi per tale il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi.

Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale.

Non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui il lavoratore soggiorna al momento in cui è sorta la malattia.; tale onere grava quindi in capo all’INPS.

Se il lavoratore dovesse ammalarsi durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell’Unione Europea (ma con accordi o convenzioni in essere), fermi restando i già enunciati oneri procedurali, vi sarà da tenere in considerazione che, nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, (es. Argentina, Macedonia, Brasile, Tunisia, etc.) non è richiesta alcuna legalizzazione del certificato, purché nei medesimi accordi sia espressamente previsto.

In caso, invece, di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero; se non ancora legalizzata al momento del rientro in patria, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso lavoratore, anche in un momento successivo, purché entro i termini di prescrizione annuale.

Con il termine “legalizzazione” si vuole intendere l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia.

Attenzione: la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

Sono esenti da legalizzazione i certificati rilasciati da autorità dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (tra i tanti, l’Albania, l’Ucraina, il Messico, l’Australia, le Filippine, etc.) a condizione che gli atti e i documenti rilasciati rechino l’Apostille (originariamente dal latino a post illa “dopo quelle cose”, poi passata alla pronuncia francese): un tipo di legalizzazione semplificata – per annotazione – che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.

Ultimo suggerimento da parte dell’Istituto: se il lavoratore intende recarsi all’estero durante una malattia già insorta in Italia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, è tenuto a comunicarlo all’INPS che effettuerà una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al previsto spostamento.

Nell’ipotesi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto dovrà inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.

Dovrà, altresì, comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese di momentaneo soggiorno.

Luca Bianchin, Consulente del lavoro