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28 Aprile 2016 | Approfondimenti tecnici

Legge di Stabilità 2016: l’esonero contributivo

La Legge di Stabilità 2016, in continuità con quanto introdotto per l’anno 2015, ha riproposto l’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. La disciplina dell’esonero è stata sensibilmente modificata dalla legge, fermo restando l’obiettivo di stabilire il contratto a tempo indeterminato quale forma comune di contratto di lavoro.

Cosa viene confermato
Resta fermo il presupposto principale per l’applicazione del beneficio: il dipendente da assumersi non deve risultare, nei sei mesi precedenti, occupato in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  L’esonero, riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Non cambia nemmeno l’ambito di applicazione, avendo accesso all’esonero ogni datore di lavoro privato che operino in ogni settore economico.

Casi particolari
Nel caso in cui il rapporto a tempo indeterminato sussistente all’interno dei 6 mesi precedenti si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova, ovvero per dimissioni del dipendente nel periodo stesso, in relazione a tale dipendente non sarà possibile fruire del beneficio.
Impedisce l’accesso all’esonero anche la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero, sempre nel limite dei sei mesi precedenti.
In caso di rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato presso differenti datori di lavoro, l’esonero spetta per entrambi i rapporti, a condizione che la data di decorrenza delle assunzioni sia la stessa.
Per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che percepiscono un trattamento pensionistico la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 20 gennaio 2016, ha chiarito che non sussistendo espresse preclusioni in tal senso, l’esonero sia da ritenersi applicabile.

Cosa cambia
Innanzitutto l’estensione del beneficio: l’esonero previsto dalla legge di stabilità avrà durata di 24 mesi e riguarderà per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Ulteriori modifiche riguardano l’entità dell’agevolazione, che è stata sensibilmente ridotta ed è ora pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo pari a € 3.250,00. Nei riguardi dei rapporti di lavoro a tempo parziale, la soglia massima deve essere riproporzionata in ragione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Modalità di fruizione
Solo con la circolare n.57 del 29 marzo 2016 l’INPS ha diramato le istruzioni ai datori di lavoro per la fruizione dell’agevolazione, riservando loro però una sorpresa: sarà possibile esporre i codici di recupero dell’esonero solo a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016. Pertanto il primo versamento ridotto sarà quello del 16 maggio 2016. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione l’INPS proporziona la soglia massima al periodo di paga mensile, attestandola a € 270,83 per ogni mese. Per i dipendenti assunti o cessati nel corso del mese, il calcolo della soglia di fruizione del beneficio va fatto su base giornaliera. In questi casi, l’importo massimo di riferimento è di € 8,90 per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Esclusioni  e condizioni per il diritto all’esonero contributivo
La norma prevede espressamente che l’esonero non spetti in relazione ad assunzioni presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero contributivo triennale previsto per le assunzioni dell’anno 2015 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Sono esclusi dall’accesso al beneficio anche i datori di lavoro che pongano in essere violazioni delle norme fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quelli che non rispettino le previsioni dei contratti collettivi nazionali o di secondo livello.
E’ prevista l’esclusione dall’esonero per le assunzioni poste in essere nei sei mesi successivi all’attivazione di integrazioni salariali straordinarie o in deroga, limitatamente per le unità operative dove vi sia sospensione e solo nei riguardi delle attività soggette alla stessa.

Riguardo la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, l’INPS valuterà la sussistenza del DURC, non solo al momento della richiesta del codice di autorizzazione ma anche all’atto della fruizione mensile del beneficio. Nel caso in cui fossero rilevate delle irregolarità, l’ente inviterà la società a regolarizzare la propria posizione, pena la perdita dei benefici contributivi.

Dott. Dimitri Cerioli