Legge di Bilancio 2025. Quali novità?
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO (comma 48)
Il comma 48 della legge di Bilancio revisiona l’art. 51, comma 4 lett. a) del TUIR, in merito alle regole della determinazione del valore dell’auto concessa ad uso promiscuo come fringe benefit.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
– 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli, con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
- 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
Ancora da capire cosa succederà agli autoveicoli concessi dopo il gennaio 2025 ma immatricolati prima di tale data.
In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del
fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale
unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).
ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI (commi 81 – 83)
I commi dal 81 al 83 vanno a ridefinire l’esenzione e la deducibilità delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti, fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune del comma 5, art. 51 del TUIR.
In particolare si prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (es. servizio di taxi) sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili.
Qualora tali spese venissero sostenute con contanti, come avvenuta fino ad ora, i rimborsi in questione verranno assoggettati a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
Un ulteriore intervento riguarda l’art. 95 del TUIR. Nello specifico, con l’inserimento del nuovo comma
3-bis è previsto che prevede la deducibilità, nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR), qualora i pagamenti per le seguenti spese siano eseguiti con metodi tracciabili:
- le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché
- i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (comma 385)
Il comma 383 della nuova legge di Bilancio va a confermare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva per i premi e le somme detassabili.
Trova, dunque, applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, come per l’anno 2024.
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da
182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (commi 217-218)
Previste modifiche anche sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di congedo parentale, prevendendo un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale per i periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale.
Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.
Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il secondo mese.
DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (commi 219-220)
Viene riconosciuto, inoltre, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Requisiti:
- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, l’esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).
Tale beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (nel particolare, dall’articolo 1, comma 180, della Legge n. 213 del 2023).
Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831
della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (commi 399-400)
I commi 399 e 400 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.
Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:
- alla lettera a), che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
- alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.
La circolare n°1/E 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, per quanto possibile, come procedere al calcolo dell’incremento occupazionale.
Il beneficio è subordinato al rispetto di due requisiti:
- Incremento del personale a tempo indeterminato, ovvero un aumento rispetto alla media del periodo d’imposta precedente.
- Incremento complessivo dell’occupazione, che include anche i contratti a tempo determinato, rispetto alla media dello stesso periodo.
DECONTRIBUZIONE SUD (commi 404, 405, 424-426)
Si prevede che la c.d. Decontribuzione Sud:
- si applichi, nella misura del 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro;
- fino alla data del 31 dicembre 2024;
- con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
- dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, introdotto dall’art. 1, commi 161-169, della Legge n. 178/2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO (commi 406-422)
Il nuovo esonero, sostitutivo della misura agevolativa nota come “Decontribuzione Sud” (ex art. 27,
DL n. 104/2020, esteso fino al 2029 dall’art. 1, commi 161-168, Legge n. 178/2020), è concesso con
dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. In particolare:
- microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014), a condizione che l’aiuto rispetti i limiti de minimis previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023, attuativo degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Quest’ultimo è concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, tale esonero è da intendersi sospeso.
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di
lavoro agricolo e domestico:
- i rapporti di apprendistato;
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni
- di diritto privato;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali;
- agli enti morali ed ecclesiastici.
L’esonero è previsto nelle misure di seguito riportare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la nuova agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
Si attendono, in ogni caso, gli opportuni chiarimenti da parte dell’INPS.
Ulteriori requisiti. L’esonero in esame:
- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (ex artt. 21, 22, 23 e 24, DL n. 60/2024);
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (art. 3, Legge n. 68/1999).