Legge di Bilancio 2018 – gli esoneri contributivi
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017), che ha introdotto novità anche in materia di lavoro e previdenza.
In particolare, si segnala la previsione volta a promuovere l’occupazione giovanile stabile mediante il riconoscimento di esoneri contributivi.
Infatti, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (di cui al D.Lgs. n. 23/2015) è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a euro 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta con riferimento ai lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo (trentesimo, per le assunzioni a far data dal 1° gennaio 2019) anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito il descritto esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
L’esonero contributivo spetta, tuttavia, solo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contrattuale o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con il descritto esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
L’esonero descritto si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, purché il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.
L’esonero contributivo si applica, altresì, nei casi di trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione, ossia trentacinque anni fino al 31 dicembre 2018 e trent’anni dal 1° gennaio 2019.
E’, invece, riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a. studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al:
- 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
- 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “apprendistato di primo livello”) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. “apprendistato di terzo livello”).
Infine, si segnala che lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione dei medesimi.
Avv. Roberta Amoruso