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13 Aprile 2021 | Approfondimenti tecnici

Le tutele a favore del padre lavoratore

Si discute sempre troppo poco delle tutele approntate dal nostro ordinamento in favore dei lavoratori padri e, probabilmente non a caso, l’Italia occupa una posizione molto bassa nella classifica dei Paesi europei in tale ambito.

Non solo, accade spesso che i lavoratori nemmeno conoscano i loro diritti in quanto padri e sarebbe opportuno che gli stessi datori di lavoro, in un’ottica di trasparenza e collaborazione, illustrassero ai propri dipendenti i diritti riconosciuti dal nostro ordinamento.

Sarà dunque opportuno ricordare sinteticamente i principali istituti che l’ordinamento offre a tutela della paternità, in particolare con il Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni), volto a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, incentivando un coinvolgimento maggiore degli uomini nella vita familiare.

 

1. Congedo di paternità

Astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della stessa o affidamento esclusivo al padre.

La domanda di congedo deve essere presentata al datore di lavoro e all’Inps, corredata della documentazione comprovante una delle situazioni sopra descritte.

Durante tutto il periodo di astensione al padre è riconosciuta un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

A differenza di quanto previsto per la madre lavoratrice alla quale in alcuni casi viene riconosciuta l’indennità anche laddove il rapporto di lavoro sia sospeso o già cessato, il padre ha diritto all’indennità solo se ha in corso un valido rapporto di lavoro, non essendo previste eccezioni a tale regola.

 

2. Congedo parentale (o astensione facoltativa)

I genitori con figli di età fino a dodici anni hanno diritto di fruire dell’astensione dal lavoro per un periodo massimo di sette mesi (fermo il limite complessivo di undici mesi tra genitori) elevabili a dieci nel caso si tratti di genitore solo.

Il padre può richiedere il congedo parentale anche durante i mesi di congedo di maternità della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi giornalieri.

L’importo dell’indennità varia a seconda degli specifici casi e può arrivare al massimo al 30% della retribuzione.

 

3. Congedo di paternità obbligatorio

Astensione dal lavoro per dieci giorni (non frazionabili in ore) entro cinque mesi dalla nascita del figlio, con diritto a percepire un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Dal 2021 è stato inoltre introdotto l’obbligo di astensione dal lavoro di un giorno sia in caso di nascita del figlio sia in caso di morte perinatale.

Il lavoratore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno quindici giorni. Successivamente il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite tramite modello Uniemens e porta a conguaglio l’indennità anticipata in ciascun mese, salvo particolari settori.

 

4. Congedo di paternità facoltativo

Il lavoratore può astenersi facoltativamente dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno in alternativa al congedo di maternità fruito dalla madre.

Anche in tal caso al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

 

5. Riposi giornalieri

Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, il lavoratore dipendente, in alternativa rispetto alla madre, ha diritto a due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei ore.

I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

Al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoratore deve presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: servizio online dedicato; Contact Center; patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

6. Permessi per malattia del figlio

Il padre lavoratore ha diritto, in alternativa alla madre ed indipendentemente dal fatto che questa ne abbia diritto, a permessi non retribuiti per malattie dei figli.

Tali permessi possono estendersi per tutta la durata del periodo di malattia del figlio entro i tre anni di età, mentre sono pari a cinque giorni lavorativi all’anno per malattia di figlio tra i tre e gli otto anni di età.

 

7. Dimissioni del padre lavoratore

Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 896 del 26 ottobre 2020, il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità, che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso. L’INL evidenzia, inoltre, che, in coerenza con quanto precisato con nota n. 749/2020 in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, anche ai fini dell’esonero dal preavviso, ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Della stessa il datore di lavoro potrà, quindi, essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.

 

Infine, è opportuno ricordare che i periodi di congedo sopra citati devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Pertanto, maturano regolarmente ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità (salvo astensione per congedo parentale), scatti di anzianità ed altri istituti collegati all’anzianità di servizio.

Tali periodi sono, altresì, utili ai fini della progressione di carriera, quali ad esempio passaggi ad una qualifica superiore per il solo decorso dell’anzianità di servizio, salvo il contratto collettivo richieda a tale scopo ulteriori specifici requisiti.

Infine, gli istituti sopra descritti sono considerati utili agli effetti del diritto alla pensione e, pertanto, danno diritto all’accredito figurativo.

Avv. Roberta Amoruso