La somministrazione di lavoro fraudolenta
Il nuovo articolo 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (come modificato dal D.L. n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018), sanziona i casi di somministrazione posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
Si tratta della reintroduzione del reato contravvenzionale di “somministrazione fraudolenta” a tre anni di distanza dall’abrogazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003 che lo disciplinava.
Al configurarsi della fattispecie illecita, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 18, D.lgs. n. 276/2003 (somministrazione abusiva; utilizzazione illecita; intermediazione abusiva; ricerca e selezione del personale abusiva; supporto alla ricollocazione professionale abusiva), il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto dall’operazione fraudolenta e per ciascun giorno di utilizzazione del lavoratore fraudolentemente somministrato.
Si tratta, quanto alla natura della sanzione penale, di una pena a proporzionalità progressiva che consta di due elementi distinti: la base sanzionatoria stabilita in misura fissa (20 euro) e il coefficiente moltiplicatore che varia secondo le concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie presa ad esame. Si pensi ad una somministrazione fraudolenta che coinvolge 7 lavoratori per 7 giorni: l’ammenda applicabile di 980 euro risulta da una doppia moltiplicazione, 20 per 7 (numero dei lavoratori) moltiplicato per 7 (numero di giornate di somministrazione).
La somministrazione fraudolenta rappresenta, quanto all’analisi del profilo soggettivo, un reato plurisoggettivo proprio, in cui sia il somministratore che l’utilizzatore rispondono penalmente di una specifica condotta elusiva, contraddistinta da una consapevolezza dolosa, psicologicamente orientata, e che prende la forma del dolo specifico. Ciò che rileva non è solo l’intenzionalità del reato, ma la consapevolezza riguardo all’utilizzo illecito della manodopera.
Il reato in parola si configura, ad esempio, nei seguenti casi:
- elusione dell’obbligo di interruzione tra i contratti a termine, mediante l’utilizzo, senza soluzione di continuità, di lavoratori somministrati a termine che fossero già assunti a tempo determinato, nei periodi di stop&go del rapporto a termine;
- elusione dell’obbligo di apporre la causale attraverso il ricorso alla somministrazione a termine di lavoratori già assunti a tempo determinato dopo i primi 12 mesi di contratto;
- elusione delle norme contrattuali in materia di anzianità di servizio procedendo a licenziare un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per poi far assumere quello stesso lavoratore da un ApL e ricominciare, senza soluzione di continuità, a fruire della sua prestazione lavorativa mediante la somministrazione a termine.
Non rimane che ricordare che la somministrazione fraudolenta, quanto alle modalità di estinzione agevolata del reato, è oblazionabile (art. 162 c.p.) ed è assoggettabile a prescrizione obbligatoria (art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) da parte degli ispettori del Lavoro, nelle loro vesti di polizia giudiziaria.
di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro