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05 Ottobre 2016 | Approfondimenti tecnici

La nuova procedura per rassegnare le dimissioni

Tra i molteplici interventi legislativi dell’ultimo anno si registra la riforma della procedura per rassegnare le dimissioni, precedentemente disciplinata dall’art. 4, commi da 16 a 23bis, della legge n. 92 del 2012, e recentemente riformata dal D.Lgs. n. 151 del 2015.
Gli interventi legislativi sono volti a contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, ossia la pratica illegale consistente nel far sottoscrivere al lavoratore, al momento dell’assunzione, una dichiarazione di dimissioni priva di data, che verrà poi utilizzata e compilata integralmente dal datore di lavoro all’occorrenza, simulando così le dimissioni del dipendente.
Per tale ragione, si sono susseguiti negli ultimi anni diversi interventi legislativi.
Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. n. 151 del 2015, cui sono seguiti il decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015 e molteplici interventi chiarificatori sempre del Ministero del Lavoro.
Dal 12 marzo 2015, dunque, l’efficacia delle dimissioni rassegnate dal dipendente è condizionata all’esperimento di una particolare procedura telematica di convalida, che possa garantire non solo l’identità del lavoratore (mediante accesso con codice Inps) ma anche la reale volontà del lavoratore e la veridicità della data delle dimissioni (mediante apposizione di una marca temporale).
Non è consentito, pertanto, rassegnare le dimissioni secondo modalità diverse rispetto a quelle che di seguito si precisano.
L’iter di convalida si sviluppa in diverse fasi.
Innanzi tutto, il lavoratore deve richiedere il codice PIN all’Inps e creare un’utenza nel portale ClicLavoro del Ministero del Lavoro (www.cliclavoro.gov.it), autenticandosi con il PIN Inps.
Ottenute le credenziali, il lavoratore deve compilare l’apposito modulo di dimissioni disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.
Infine, il lavoratore deve trasmettere il modulo compilato alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ed al datore di lavoro.
Per l’espletamento di tali adempimenti il lavoratore potrà ricorrere all’assistenza di soggetti abilitati, quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali o commissioni di certificazione, nonché, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, come recentemente previsto dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2016.
In tal caso, la procedura sarà la seguente: il lavoratore deve compilare il modello telematico sul portale www.lavoro.gov.it, far apporre dal soggetto abilitato la firma digitale sul modulo e trasmettere il medesimo, mediante posta elettronica certificata, al datore di lavoro ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui pervengono all’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro: solo da tale momento potrà ritenersi risolto il contratto di lavoro.
Entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto inserita nel modulo, il datore di lavoro deve predisporre la comunicazione Unilav.
Il lavoratore può revocare le dimissioni, con le medesime modalità descritte, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.
La descritta procedura di dimissioni deve essere esperita da tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti), con esclusione dei lavoratori domestici e dei dipendenti del settore pubblico. Restano, inoltre, escluse dal campo di applicazione le cessazioni intervenute nelle sedi conciliative “protette” di cui all’art. 2113, comma 4, cod.civ. (Direzione Territoriale del Lavoro, sede sindacale, autorità giudiziaria, collegio di conciliazione ed arbitrato) ed all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 (commissione di certificazione).
Una specifica procedura è prevista per la convalida delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, oppure dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del figlio o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
In tali casi, rimane ferma la procedura delineata dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, che condiziona l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22350 del 18 dicembre 2015 ha delineato regole più stringenti per la convalida delle dimissioni in tali casi, predisponendo un nuovo modulo di convalida, contenente l’informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre ed al lavoratore padre, nonché prevedendo l’obbligo di specificare le ragioni delle dimissioni.
Si precisa che, in ogni caso, resta fermo l’obbligo di preavviso gravante sul lavoratore e che, pertanto, il suo mancato rispetto comporta l’obbligo di corrispondere al datore di lavoro la relativa indennità sostitutiva.
Infine, il recente intervento normativo ha confermato la precedente sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che alteri i moduli per la comunicazione delle dimissioni: da 5.000 a 30.000 euro. La violazione non è sanabile e, conseguentemente, non è ammissibile il ricorso all’istituto della diffida obbligatoria.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

dott.ssa Roberta Amoruso
Studio Legale Associato Alessandro Cicolari