La NASpI, da prestazione a sostegno del reddito mancante ad incentivo per l’auto-imprenditorialità
L’attuale struttura normativa, di concerto con la relativa prassi previdenziale, consente al lavoratore beneficiario della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) di passare dalla posizione di “percettore passivo” di una prestazione a sostegno del reddito, perso per involontaria uscita dal mercato del lavoro, a “soggetto attivo” del sistema economico nazionale.
Infatti, con l’anticipazione della c.d. indennità di disoccupazione, il Legislatore ha inteso favorire quei lavoratori che – beneficiari dell’indennità mensile NASpI – intendano intraprendere o sviluppare un’attività di lavoro autonomo inteso nelle sue forme più ampie, con l’esplicita esclusione dei rapporti di collaborazione parasubordinata.
Il soggetto avente diritto alla corresponsione della prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora corrisposto (la scelta può avvenire anche in costanza di godimento del sussidio)
a) a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma,
b) a titolo di incentivo all’avvio di una impresa individuale,
c) per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il principio di agevolazione alla proattività del cittadino disoccupato era già presente nella Legge di Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012, c.d. Legge Fornero) anche se limitata all’avvio di attività in forma di auto impresa o di micro impresa (D.Lgs. 185/2000 e Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005); l’attuale versione prevede, invece, la concessione dell’anticipo per l’avvio di un’attività di impresa individuale – o lo sviluppo a tempo pieno di attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione – escludendo, a sua volta, che l’agevolazione possa servire per l’avvio di attività di impresa non individuale (Società di persone o di capitali, incluso l’acquisto delle relative quote).
La sottoscrizione di quote di capitale è invece possibile se ci riferiamo a quelle di cooperativa; l’INPS, se mai ve ne fosse stato bisogno, ha precisato con propria Circolare (la 94/2015) che l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Quindi Il lavoratore utilizzerà l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa instaurando contestualmente con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o nella specifica forma della collaborazione coordinata non occasionale prevista dall’articolo 1 co. 3 della L.142 del 2001.
E’ importante sottolineare che l’anticipazione della prestazione previdenziale per la durata residua trova il suo fondamento nel citato principio di incentivazione e finanziamento parziale della proattività del lavoratore non prevedendo, quindi, la restituzione in caso di superamento di determinati limiti di reddito. L’indennità liquidata, infatti, non è più da considerarsi una prestazione di disoccupazione, tanto che non risulterà utile alla maturazione di diritti ai fini previdenziali.
Solo nel caso in cui il lavoratore dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI sorgerà l’obbligo di restituzione, per intero, dell’anticipazione ottenuta fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale lo stesso avrà sottoscritto una quota di capitale sociale.
La prestazione anticipata terrà comunque esclusi l’eventuale Assegno al Nucleo Familiare (ANF) percepito fino al momento dell’anticipo e la contribuzione figurativa. Sull’importo erogato sarà, inoltre, operata la normale trattenuta fiscale (IRPEF) secondo la normativa vigente, comprese le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.
Il lavoratore che intende avvalersi di questa misura incentivante deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, la domanda di anticipazione in via telematica (personalmente o tramite patronato), entro i termini di fruizione della prestazione mensile e comunque entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Se detta attività fosse iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, l’istanza di anticipazione dovrà essere trasmessa entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di disoccupazione.
All’istanza telematica dovrà essere allegata la documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività autonoma.
Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizioni ad albi professionali o di categoria dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi.
Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa dovrà essere dichiarata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio nonché all’Albo Nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio. Dovrà, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione della/e quota/e di capitale sociale della cooperativa.
Nel caso, invero non infrequente, di attività autonoma che non richieda iscrizione ad albi o registri specifici il richiedente dovrà specificare la tipologia di attività intrapresa ed allegare quanta più documentazione utile ad attestarne l’inizio o (ricordiamolo) lo sviluppo; a tal riguardo si potranno considerare utili allo scopo eventuali fatture di acquisto di beni strumentali, contratti di locazione e/o di utenze (telefono, fornitura elettrica, etc.) oppure fatture di pagamento di prestazioni professionali (commercialista, consulente del lavoro, etc.).
Considerando, in conclusione, che rispetto alla citata previgente versione non sono stati previsti limiti di spesa (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015), l’opzione concessa potrà risultare di non poco interesse per quei soggetti maggiormente attivi nel mercato del lavoro che, per particolari e qualificati skills, possono far risaltare la propria professionalità anche in veste di lavoratore autonomo invitandoli a spiccare quel volo che, fino a quel momento, non avevano mai osato fare.
Luca Bianchin, Consulente del lavoro