000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
0 Elementi
Seleziona una pagina

10 Settembre 2003 | Normativa

La Legge Biagi, disciplina del contratto e obblighi formativi

D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi)

L’apprendistato ha trovato la sua più compiuta disciplina nella norma di cui al D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi) che ha riformato l’istituto apportando significative novità alla disciplina contrattuale dell’apprendistato.

La norma in commento ha previsto l’innalzamento del limite di età (29 anni) entro il quale è possibile assumere un apprendista, che si combina con l’aumento della durata del contratto sino a sei anni e un limite minimo di 2 anni.

La norma, inoltre, attua una rimodulazione degli obblighi formativi: si prevede la facoltà di svolgere il monte ore minimo annuo di 120 ore in maniera alternativa, all’interno o all’esterno dell’impresa.

Vengono previste tre tipologie di apprendistato:

a) il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione per i giovani che abbiano compiuto i sedici anni di età e per un massimo di tre anni (art. 48);

b) l’apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (art. 49);

c) l’apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione professionale (art. 50).

Le tre diverse tipologie si diversificano per gli aspetti formativi e per le condizioni di utilizzo (età degli apprendisti e durata massima del periodo formativo) mentre sono soggette ad una disciplina unitaria per quanto riguarda gli aspetti legati al contratto di lavoro e all’adempimento della prestazione lavorativa.

La legge Biagi affidava alla legislazione regionale il compito di definire i programmi formativi. L’assegnazione alle Regioni di un ruolo così importante non è frutto di una libera scelta del legislatore del 2003, ma scaturisce dal nuovo assetto istituzionale che ha fatto seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione attuato dalla Legge costituzionale 3/2001.

La riforma ha modificato il sistema di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni, con l’esplicita finalità di valorizzare il ruolo degli enti locali.