La disciplina del contratto di apprendistato
Legge 19 gennaio 1955, n. 25
Il contratto di apprendistato trova la sua prima, compiuta disciplina con la legge 19 gennaio 1955, n. 25.
In particolare l’art. 2 della citata legge definiva l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa“.
La norma citata ha il pregio di enucleare le principale caratteristiche di tale tipologia contrattuale dalla causa mista, finalizzata alla formazione ed all’inserimento dei giovani nel mercato nel lavoro, in cui la formazione, in qualunque sede effettuata ed in qualunque modalità riconosciuta, resta l’elemento caratterizzante la fattispecie che ne giustifica una disciplina speciale.
In giurisprudenza (Cass. Civ., sez. lav., 11 maggio 2002, n. 6787) continua a prevalere l’orientamento secondo cui nel contratto di apprendistato la formazione assume carattere preminente rispetto all’attività lavorativa, ponendosi quale strumento per la realizzazione di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, II comma, Cost., che attribuisce alla Repubblica il compito di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori).