Incentivo all’assunzione di Under 30
La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), meglio nota come Legge di Bilancio 2018 (ne parliamo anche qui), in vigore dall’ 1 gennaio 2018, ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo strutturale, ossia senza scadenza, per le assunzioni di giovani.
L’articolo 1, commi da 100 a 107, prevede che al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati sia riconosciuto l‘esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL se assumono lavoratori under 30.
L’assunzione deve essere effettuata a decorrere dal 1º gennaio 2018, attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che soggiacerà alle regole del D.lgs. 23/2015, ossia alle cd. tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo.
L’esonero spetta con riferimento alle assunzioni di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto anche in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
L’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro vale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero, inoltre, si applica:
- per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione;
- anche nei casi di conversione, successiva al 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
La possibilità di fruire dell’esonero è soggetta, però, a una serie di condizioni previste da diverse normative (art. 31, D.lgs. 150/2015, art. 1, co 1175-1175, L. 296/2006, art. 1, co 104, L. 205/2017):
- Assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente ex lege o CCNL;
- Assunzione non in violazione diritto di precedenza;
- Non spetta l’incentivo se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale;
- Non spetta l’incentivo per l’assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- Perdita di parte dell’incentivo per inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie;
- Il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC regolare;
- Non possono giovarsi dell’incentivo i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, hanno proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro