000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA

27 Febbraio 2019 | Approfondimenti tecnici

Il Reddito di cittadinanza

Il 28 gennaio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge n. 4/2019, collegato alla Legge di Bilancio, contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, da ultimo emendato in data 25 febbraio 2019.

Sebbene i lavori propedeutici non si siano ancora perfezionati, sembra ormai possibile delinearne la disciplina generale, salvo naturalmente radicali modifiche successive.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno i seguenti:

•    cittadini italiani o di Paesi facenti parte dell’Unione Europea, ovvero loro familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

•    persone residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Per poter accedere a tale beneficio è necessario che il destinatario presenti determinati requisiti reddituali e patrimoniali. Il nucleo familiare deve, infatti, possedere:

•    ISEE inferiore a 9.360 euro;

•    patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a 30.000 euro;

•    patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, di valore non superiore a 6.000 euro, accresciuti di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità presente nel nucleo;

•    reddito familiare di valore inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.  La predetta soglia è incrementata sino a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata sino a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

A tali requisiti, si aggiunga che, con riferimento al godimento di beni durevoli:

•    nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena  disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

•    nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Inoltre, il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI o con altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Non possono, invece, accedervi i nuclei familiari in cui siano presenti disoccupati per dimissioni volontarie, salvo siano state rassegnate per giusta causa.

Dal 6 marzo 2019 potranno essere inviate le domande di attivazione del Reddito di cittadinanza e dal 27 aprile 2019 dovrebbero essere erogate le prime somme.

Le domande potranno essere inviate telematicamente accedendo al sito internet www.redditodicittadinanza.gov.it, se dotati della chiave d’identità digitale Spid, oppure presso gli uffici delle Poste Italiane o i Centri di Assistenza Fiscale.

Il Reddito di cittadinanza può essere erogato per un periodo continuativo di massimo 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione per un periodo di un mese.  La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

Il beneficio economico annuo si compone di due parti:

•    una parte integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza);

•    l’altra parte, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.

Ad ogni modo, l’importo del reddito di cittadinanza varia a seconda di diversi fattori, quali ad esempio in numero di componenti del nucleo familiare, l’età dei figli, l’esistenza di un contratto di locazione o di un mutuo.

Il beneficio sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza), emessa da Poste Italiane.

Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, la carta consente di effettuare prelievi di contante, seppur di importo limitato, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione: l’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato.

È prevista la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

•    non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

•    non sottoscrive il Patto per il lavoro oppure il Patto per l’inclusione sociale;

•    non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

•    non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

•    non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue (con retribuzione di almeno 858 euro al mese) oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;

•    non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;

•    non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

•    venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, oppure attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito internet www.redditodicittadinanza.gov.it.

Avv. Roberta Amoruso