Il periodo di prova
Il patto di prova è l’accordo attraverso il quale il lavoratore e il datore di lavoro concordano l’istituzione di un periodo durante il quale la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro rimane sospesa.
Durante la prova il contratto di lavoro è comunque costituito a tutti gli effetti e sono pienamente operanti diritti e doveri di ambo le parti, sebbene solo al termine del periodo di prova l’assunzione diventi definitiva. Il periodo di prova ha lo scopo di permettere a ciascuna delle due parti contraenti un contratto di lavoro di valutare la convenienza e l’opportunità di instaurare il rapporto di lavoro in via definitiva.
Il patto di prova è una clausola facoltativa del contratto di lavoro subordinato. Durante il periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal contratto senza obbligo di garantire il periodo di preavviso, né di corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
La parte che recede non deve fornire alcuna motivazione alla parte che riceve il recesso: di fatto è un recesso ad nutum.
Forma del contratto
Il patto di prova deve essere stipulato in forma scritta. La carenza della stessa determina l’inesistenza del patto, con la conseguenza che l’eventuale licenziamento per mancato superamento del periodo di prova sarebbe assoggettabile all’ordinaria disciplina sul licenziamento.
La possibilità di stipulare il patto di prova è data alle parti per un periodo puntualmente individuato: la stipula deve essere antecedente all’effettivo inizio di prestazione dell’attività oppure, al più tardi, contemporanea a tale momento. Anche in questo caso, la conseguenza prevista per la stipula al di fuori dei termini è la nullità del patto. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria la contestualità della firma da parte di entrambi i contraenti.
Elementi obbligatori del patto
Nel patto di prova è necessario inserire l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. L’indicazione del solo inquadramento in applicazione dei parametri del contratto collettivo potrebbe comportare la stipula di un patto di prova nullo. Ai fini della validità del patto di prova, lo stesso deve contenere l’indicazione precisa delle mansioni affidate al lavoratore. Sebbene la giurisprudenza ritenga possibile far riferimento al sistema classificatorio del contratto collettivo, ciò potrebbe non essere sufficiente nelle realtà aziendali complesse o in caso di mansioni da svolgere molto specifiche o in caso di assegnazioni ad un particolare reparto o ufficio, in quanto il contratto collettivo potrebbe prevedere per il medesimo livello vari profili professionali. Ecco perché nella redazione di una lettera di assunzione è opportuno indicare in modo preciso le mansioni affidate al lavoratore.
La durata
La legge fissa la durata massima del periodo di prova in sei mesi.
Nei fatti, tuttavia, tale periodo è molto spesso ridotto dai contratti collettivi, anche in relazione al livello di inquadramento e alla qualifica. Le indicazioni dei CCNL prevedono il limite massimo di durata del periodo di prova, non derogabile dalle parti nemmeno per mutuo accordo. Nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, la durata del patto di prova dovrà essere riproporzionata in ragione del termine inizialmente pattuito.
Alle parti è data la facoltà di prolungare il patto di prova in corso di svolgimento, sempre con accordo scritto e in ogni caso rispettando i limiti massimi previsti dal CCNL. Qualora le parti prevedano una proroga del periodo di prova, il patto non sarà considerato nullo se complessivamente di durata non superiore a quella massima prevista dal contratto collettivo.
L’esperimento della prova deve avere reale svolgimento, per questo motivo, il licenziamento in periodo di prova applicato al lavoratore dopo un lasso di tempo oggettivamente troppo breve per una puntuale valutazione, potrebbe risultare invalido. Si segnala in ogni caso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, ciò comporterebbe l’obbligo di proseguire il rapporto di lavoro per la parte rimanente del periodo di prova o di risarcire il danno subito e non la nullità integrale del patto.
Per la valutazione di eventuali sospensioni del periodo di prova, con particolare riguardo ai periodi di malattia o infortunio, in quanto eventi non prevedibili al momento dell’assunzione, è opportuno attenersi alle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Dott. Dimitri Cerioli