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29 Giugno 2017 | Approfondimenti tecnici

Il licenziamento individuale e la sua impugnazione nell’ipotesi di compiuta giacenza postale

I contenuti del presente articolo si sviluppano quali conseguenze di un recente “caso pratico di studio” in materia di impugnazione del licenziamento e decadenza del relativo diritto da parte del lavoratore.

Sappiamo, infatti, che tra le più importanti ipotesi di decadenza nel diritto del lavoro vi è quella riguardante il licenziamento “(…) che deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale (…)”; questo è quanto esplicita l’art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 nella novellata versione oggi in vigore.

Quando parliamo di “decadenza”, lo ricordiamo, facciamo riferimento all’estinzione di un diritto che si verifica ogni qual volta il soggetto titolare dello stesso ometta di farlo valere entro il termine espressamente previsto dalla legge. La decadenza, al contrario della prescrizione, non è un istituto di carattere generale, ma interviene solo quando la legge espressamente ponga un termine per l’esercizio di un diritto.
Fatte queste doverose premesse – quali opportuni promemoria in materia – il citato caso pratico affronta il problema della decadenza o meno del diritto a fronte della comunicazione del licenziamento individuale (nel caso di specie per giusta causa al termine di una prolungata sospensione cautelare collegata, a sua  volta, ad importante procedimento disciplinare) ritornata al mittente per c.d. “compiuta giacenza”, intesa quale condizione per cui una lettera o un atto inviati ad un destinatario che non abbia provveduto nei termini a ritirarli presso l’ufficio ove gli stessi si trovano, in giacenza appunto, si considerano, con una finzione giuridica, consegnati e notificati e, pertanto, conosciuti.

La presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.) prevede, infatti, che il mittente dia prova del fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto recettizio all’indirizzo conosciuto del destinatario (attestazioni postali), mentre è a carico del destinatario fornire la prova contraria, ossia di non averne avuto notizia per causa a lui non imputabile.
Al riguardo la Corte di Cassazione nell’immediato passato ha chiarito – seppur la circostanza riguardasse una disdetta in materia di contratto di locazione – che la raccomandata si presume pervenuta addirittura alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass. n. 27526/2013) e non quando il destinatario la ritira presso l’ufficio postale.
Per quanto in parola, però, l’atto unilaterale recettizio (licenziamento), seppur legalmente conosciuto dal lavoratore destinatario in forza della presunzione di cui sopra, da quando farà decorrere i termini di decadenza del diritto di controparte ad impugnare l’atto stesso?
Ma soprattutto, come il titolare di questo diritto potrà regolarmente farlo valere a fronte della mancata ricezione del licenziamento? In capo al datore di lavoro sussiste poi un ulteriore onere di ripetizione dell’invio onde scongiurare l’accusa di lesione di un altrui diritto? Magari valutando un diverso strumento di trasmissione?

Ricordiamolo ad onor di cronaca: il lavoratore licenziato, in questa situazione, è sì in possesso di un avviso di consegna rilasciato dal vettore ma non può aver certezza del contenuto della raccomandata da ritirare presso l’ufficio postale.
Le risposte, a parere di chi scrive, seppur di non automatica evidenza, sono da ricercarsi nei meandri della specifica ipotesi oggetto di analisi; il rapporto di lavoro è sospeso cautelarmente nelle more di un procedimento disciplinare di particolare importanza. Sono, pertanto, prevedibili trasmissioni postali da parte del datore di lavoro al riguardo, siano esse in ordine ad un licenziamento o per comunicare, più semplicemente, l’applicazione di una sanzione conservativa con contestuale intimazione di rientro a lavoro; risulta, quindi, colpevole il comportamento del soggetto reticente al ritiro della missiva in temporanea giacenza che, a proprio discapito, dovrà provare ex art. 1335 c.c. “(…) di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

I termini di decadenza del diritto all’impugnazione del licenziamento decorreranno pacificamente dalla data del rilascio da parte del Servizio Postale della ricevuta di tentata consegna spirando, quindi, al termine dei sessanta giorni previsti dalla L. 604/66.

Il lavoratore inadempiente dovrà, dunque, valutare con attenzione il proprio comportamento considerando un pericoloso azzardo l’interpretazione di mancata conoscenza del licenziamento e precauzionalmente considerare quella mancata consegna quale momento generatore del countdown previsto ex lege.

Oneri di replica dell’invio da parte del datore di lavoro non se ne riscontrano essendo – per presunzione legale – rispettati i presupposti di efficacia degli atti unilaterali recettizi che “(…) producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati” (art. 1334 c.c.).

Eventuale cortesia – a seguito di esplicita richiesta del soggetto licenziato ed al solo fine di consentire l’accesso alle prestazioni a sostegno dello stato di intervenuta disoccupazione (Naspi) – potrà essere attuata dall’impresa fornendo al lavoratore copia conforme all’originale della lettera di licenziamento corredata di idoneo accompagnamento e copia del plico postale originale; consentendo di prenderne visione presso i propri uffici.

In chiusura, ricapitolando la questione da entrambe le posizioni (datore di lavoro e lavoratore), possiamo stabilire che:

  • l’impresa licenziante, una volta processata correttamente la trasmissione postale, potrà far valere la regolarità formale del provvedimento anche in caso di restituzione al mittente della lettera di licenziamento per compiuta giacenza;
  • in capo alla stessa nessun onere aggiuntivo potrà essere rinvenuto, né per disposizioni normative né per prassi;
  • al lavoratore in odore di licenziamento mal lo coglierà l’intenzione di respingere o non ritirare corrispondenza proveniente dal proprio datore di lavoro sperando in una presunta nullità della trasmissione postale non andata a buon fine;
  • rischierà, quest’ultimo, di subire, per proprio lassismo, la decadenza dal proprio diritto di impugnazione del licenziamento ove ritenuto presuntivamente illegittimo.

E’ opportuno, infatti, ricordare che la corretta impugnazione del licenziamento è funzionale all’intero procedimento giudiziale di deposito del Ricorso ex art. 414 c.p.c. in materia di lavoro, da disporsi entro centottanta giorni dall’impugnazione stessa.

Luca Bianchin, Consulente del lavoro