Il lavoro accessorio
Il lavoro accessorio è attualmente disciplinato dagli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 settembre 2015 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 185/2016, entrato in vigore l’8 ottobre 2016.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative discontinue e occasionali, svolte in qualsiasi settore di attività e da qualsiasi categoria di prestatori di lavoro, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (prima della riforma del 2015 il limite era di 5.000 euro) nel corso dell’anno civile, inteso come il periodo di 365 giorni compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre.
A tale limite economico complessivo se ne aggiunge un altro: se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, il compenso annuo corrisposto dal committente non può superare i 2.000 euro netti.
Inoltre, il lavoro accessorio può essere svolto anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché entro il limite annuo complessivo di 3.000 euro.
I limiti economici appena descritti devono essere annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Il compenso è corrisposto ai lavoratori tramite i c.d. “voucher”, ossia buoni orari del valore nominale lordo di 10 euro ciascuno, di cui il 13% è destinato alla gestione separata Inps a titolo di contributi previdenziali ed il 7% è versato all’Inail.
Il compenso netto spettante al lavoratore è pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso orario minimo.
I carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, possono essere acquistati dal committente con modalità telematiche o rivolgendosi a concessionari autorizzati (per esempio, uffici postali, banche e ricevitorie). Si precisa che i committenti imprenditori commerciali o professionisti possono acquistare i carnet solamente telematicamente.
I concessionari autorizzati provvedono, poi, a pagare le spettanze al lavoratore e a versare i contributi Inps ed Inail, trattenendo, altresì, un importo pari al 5% a titolo di rimborso spese.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore. Esso è, invece, rilevante ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
I committenti che intendano ricorrere alla prestazione di lavoro accessorio devono comunicare all’Ispettorato del lavoro, competente per il luogo in cui si deve svolgere la prestazione, i seguenti dati: il codice fiscale e la ragione sociale del committente; i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione; il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Sebbene il D.Lgs. n. 81/2015 preveda la possibilità di effettuare la comunicazione mediante sms, posta elettronica o per via telematica, temporaneamente, in attesa di un apposito decreto attuativo, la comunicazione dei suddetti dati all’Ispettorato del lavoro deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, come precisato dalla circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 dell’Ispettorato nazione del lavoro.
L’e-mail deve pervenire almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione all’indirizzo voucher.—@ispettorato.gov.it (il campo contrassegnato da — deve essere compilato con la sede dell’Ispettorato territorialmente competente. Per esempio, se la comunicazione deve essere inviata all’Ispettorato di Roma, voucher.roma@ispettorato.gov.it).
Nell’oggetto dell’e-mail devono essere riportati il codice fiscale e la ragione sociale del committente; inoltre, l’e-mail non deve contenere alcun allegato.
In caso di modifiche o integrazioni relative alle comunicazioni già effettuate, il committente deve provvedere ad inviare un’ulteriore e-mail chiarificatrice, sempre nel limite massimo di 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
Al datore di lavoro che non ottemperi a tali obblighi di comunicazione verrà comminata la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, per la quale non potrà avvalersi dell’istituto della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata tardivamente, non è prevista alcuna riduzione della sanzione.
Infine, si precisa che la comunicazione preventiva non sostituisce la dichiarazione di inizio attività da inviare all’Inps per attivare i voucher. Pertanto, l’omissione di tale comunicazione comporta l’irrogazione della c.d. “maxi-sanzione per lavoro nero”.
Si precisa che la disciplina esposta nel presente articolo si riferisce unicamente al lavoro accessorio prestato in favore di imprenditori non agricoli e di professionisti. Il lavoro accessorio in favore di imprenditori agricoli segue una disciplina parzialmente diversa.
dott.ssa Roberta Amoruso
Studio Legale Associato Alessandro Cicolari