Il Decreto Legge n. 4/2019 e le novità in materia pensionistica
Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto diverse novità in materia pensionistica.
Innanzi tutto, il Decreto ha riconosciuto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. “Quota 100”).
Il descritto diritto spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi – con esclusione dei liberi professionisti – che abbiano conseguito i requisiti anagrafici e contributivi citati entro il 31 dicembre 2021, pur potendo esercitare il diritto successivamente a tale data, e che siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, il lavoratore iscritto a due o più gestioni previdenziali INPS e non già titolare di trattamento pensionistico può cumulare i periodi assicurativi non coincidenti (c.d. “cumulo gratuito”).
Rimangono, invece, esclusi dal cumulo i periodi assicurativi accreditati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
La pensione Quota 100 non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
Inoltre, per favorire il ricambio generazionale in azienda, i fondi di solidarietà bilaterali potranno versare un assegno straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’accesso alla pensione Quota 100.
Tale assegno potrà essere erogato solamente in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia specificato, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
Il Decreto ha, inoltre, previsto il diritto al trattamento pensionistico anticipato (c.d. “Opzione Donna”) riservato alle donne che scelgono il criterio pensionistico del calcolo contributivo, purché entro il 31 dicembre 2018 abbiano già maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 58 anni, se dipendenti, oppure di 59 anni, se autonome.
L’accesso al trattamento sottostà al regime delle decorrenze (c.d. “finestre mobili”), ossia al periodo che deve intercorrere tra la maturazione dei requisiti e l’effettiva decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Le lavoratrici possono presentare domanda di pensionamento in qualsiasi momento, anche successivamente all’apertura della finestra mobile, fermo restando l’obbligo di cessazione del rapporto lavorativo.
Bisogna evidenziare che per il caso dell’Opzione Donna non è ammesso il cumulo gratuito della contribuzione mista e, pertanto, i 35 anni di versamenti devono necessariamente essere accreditati presso la medesima gestione previdenziale che liquida la prestazione.
La novella normativa ha anche prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2019, la c.d. “APE Sociale”, ossia l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, corrisposto in dodici quote mensili sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in favore di lavoratori residenti in Italia iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata INPS, che alla data di accesso al trattamento abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età, abbiano cessato l’attività lavorativa, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, si trovino in particolari condizioni individuate dalla legge ed abbiano raggiunto una specifica anzianità contributiva a seconda delle ipotesi delineate.
Novità anche per i lavoratori precoci: i lavoratori in particolari condizioni di disagio lavorativo e/o economico e che possano vantare almeno 12 mesi di contribuzione (anche non continuativi) di lavoro effettivo precedenti al compimento del diciannovesimo anno di età, potranno accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione (requisito bloccato sino al 2026) in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi, se donne).
Infine, il Decreto ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, in favore dei lavoratori che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non siano già titolati di pensione, la possibilità di coprire fino a 5 anni di periodi pregressi non lavorati o comunque in assenza di contributi versati e in assenza di obbligo contributivo a condizioni semplificate e con oneri agevolati, così colmando “buchi contributivi” tra un’occupazione ed un’altra (c.d. “Pace Contributiva”).
Avv. Roberta Amoruso