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01 Settembre 2021 | Approfondimenti tecnici

Il contratto di rioccupazione: istruzioni operative

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

DL 73/21 art. 41

Prendendo spunto dalla circolare n. 115 del 02/08/2021 in cui l’Inps ha comunicato le prime istruzioni operative riguardanti l’agevolazione contributiva a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di “lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.L. 150/2015” e seppur non ne sia ancora consentita la materiale fruizione, ricordiamo brevemente di cosa si tratta:

Ma di cosa si tratta esattamente?

In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

 

Condizioni:

 

  • Status di Disoccupazione: presuppone che il lavoratore da assumere sia privo di occupazione ed abbia reso la DID (dichiarazione immediata disponibilità) secondo le modalità previste.
  • Contratto: deve essere stipulato in forma scritta e deve prevedere un progetto individuale di inserimento – della durata di mesi 6 – finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
  • Progetto: deve contenere l’indicazione del soggetto/dei soggetti che affiancheranno il lavoratore (tutor), gli obiettivi e le modalità di inserimento, la formazione teorico-pratica che sarà impartita nonché l’indicazione delle ore e la modalità di svolgimento, la qualifica ed il livello cui il progetto è finalizzato.
  • Termine periodo Inserimento: le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il preavviso trova applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Perdita agevolazione: il licenziamento intimato durante e/o al termine del periodo di inserimento del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione e/o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato allo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione predetta, comporta la perdita del beneficio e il recupero di quanto già beneficiato. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per tutto il periodo di effettiva durata del rapporto.
  • Requisiti Generali: il diritto all’esonero è subordinato al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 (es.: obbligo preesistente; violazione diritto precedenza; sospensioni lavoro per crisi; inoltro tardivo comunicazione) ed alla regolarità contributiva oltre che al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali (ove previsti) sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • Aliquote a cui non applica il contributo: l’esonero non si applica ad alcune aliquote a carico del datore di lavoro:
  1. Le quote di TFR destinate al Fondo di tesoreria
  2. La contribuzione dovuta ai fondi di solidarietà
  3. Lo 0,30% destinato ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua
  4. Le varie contribuzioni di solidarietà
  • De Minimis: l’incentivo si configura quale “aiuto di Stato” e come tale verrà comunicato  dall’Inps al Registro Nazionale ed è potenzialmente cumulabile con altre misure agevolate.

Ora, non resta che attendere codici ed istruzioni che consentano di applicare materialmente il beneficio.

 

Autore: Dott.ssa Claudia Caldelari