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10 Aprile 2020 | Approfondimenti tecnici

Il congedo straordinario durante l’emergenza Covid-19

Congedo parentale straordinario INPS, che cos’è:

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”) ha introdotto diverse misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori. Tra queste, per importanza, spicca il congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in maniera continuativa o frazionata, a partire dal 5 marzo 2020 (art. 23, DL n. 18/2020).

 

Congedo parentale INPS 2020, a chi spetta:

Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e infine dai lavoratori dipendenti del settore pubblico (circ. INPS n. 45/2020)

Requisiti

Il congedo è applicabile per i figli di età non superiore ai 12 anni. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, il congedo si applica anche in caso di adozione e affidamento.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che:

– non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.  

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Ai lavoratori dipendenti del settore privato è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa per tutto il periodo fruito.

Ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario in esame con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Fermo restando tutto quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore ).

 

Come ottenerlo e fare domanda online

I genitori, per fruire di tale tipologia di congedo, devono presentare domanda solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro