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02 Agosto 2023 | Approfondimenti tecnici

I fringe benefits e le novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023

Il c.d. “Decreto Lavoro”, Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153, ha innalzato le soglie di esenzione per i fringe benefits, in particolari casi.

Come è noto, i fringe benefits sono una forma di retribuzione in natura e, quindi, non monetaria, che può essere riconosciuta dal datore di lavoro a tutti o anche solo ad alcuni lavoratori dipendenti.

Essi consistono nella messa a disposizione di beni e/o servizi dal cui utilizzo il lavoratore tragga un beneficio economico, quali, per esempio, la concessione di smartphone, pc o altri strumenti tecnologici, oppure l’assegnazione dell’auto aziendale o dell’alloggio, oppure ancora il riconoscimento del servizio mensa e dei buoni pasto, nonché l’erogazione di prestiti e polizze per rischi professionali o extraprofessionali o polizze sanitarie ad un tasso agevolato.

Tali benefits presentano il vantaggio non solo di avere un forte impulso incentivante e fidelizzante ma anche di essere esclusi dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, se di valore inferiore alle soglie stabilite dalla Legge.

Il valore dei fringe benefits deve essere quantificato, mediante esposizione nel prospetto di paga, al valore normale, come previsto dall’art. 9, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ossia al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, se possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi, invece, occorre fare riferimento ai provvedimenti in vigore.

In parziale deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione dettato dall’articolo 51 del TUIR (comma 1: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”), la medesima norma esclude l’imponibilità dei benefits erogati se complessivamente inferiori, nel periodo d’imposta, ad euro 258,23 (comma 3: “(…) Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”).

Tuttavia, come anticipato, l’articolo 40 del Decreto Lavoro ha previsto che, con esclusivo riferimento all’anno 2023, il limite di esenzione generale appena citato sia innalzato ad euro 3.000 annui per i beni ed i servizi riconosciuti in favore di dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Tale beneficio è limitato ai soli lavoratori che abbiano dichiarato al proprio datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, si precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a euro 4.000 per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Il documento chiarisce, inoltre, che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Ove si superi la citata soglia di euro 3.000, anche a seguito della somma del valore di tutti i benefits ricevuti, l’intero valore dei beni deve essere considerato integralmente imponibile.

Non solo. Laddove il lavoratore svolga più lavori, la verifica della soglia di esenzione deve essere effettuata tenendo in considerazione tutti i redditi percepiti derivanti da tutti i rapporti di lavoro in essere.

La valorizzazione dei benefici e l’imponibilità fiscale degli stessi varia a seconda del tipo di bene o servizio riconosciuto e dell’uso concesso.

Autrice: Avv. Roberta Amoruso