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21 Maggio 2024 | Approfondimenti tecnici

FERIE 2022 – Termine per l’ultimo assolvimento

Fringe Benefits 2024
Si ricorda che entro il 30 giugno, il datore di lavoro, in assenza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, è obbligato a verificare l’avvenuto godimento, da parte dei lavoratori, delle ferie maturate nell’anno 2022 (articolo 10, del decreto legislativo n. 66/2003).

La mancata fruizione di quota parte dei giorni di ferie previsti per legge (le quattro settimane), entro i diciotto mesi successivi alla loro maturazione, comporterà, comunque, l’erogazione dei relativi contributi previdenziali, da versare insieme ai contributi previsti per il mese di luglio 2024.

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sulle ferie non godute dai dipendenti decorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. Ciò è stato rimarcato dall’INPS e dalla stessa Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 26160 del 17 novembre 2020, ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all’Istituto previdenziale in ragione del vantaggio economico che lo stesso ha ottenuto dall’attività prestata dal dipendente mentre avrebbe dovuto riposare.

Inoltre, il mancato godimento del periodo di ferie legali potrà comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

  • da 120 a 720 euro (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori);
  • da 480 a 1.800 euro (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni);
  • da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

Infine, il mancato godimento delle ferie potrebbe comportare, altresì, una richiesta di risarcimento da parte dei lavoratori, i quali potrebbero provare, dinanzi al giudice del lavoro, un danno biologico ed esistenziale derivante dal mancato riposo.

Ricordiamo che sulle ferie vige il divieto di monetizzazione del periodo minimo legale (quattro settimane). Tale periodo, se non fruito dai lavoratori, non potrà essere sostituito da un’indennità «ferie non godute», se non nelle seguenti casistiche:

  • le ferie maturate (e non godute) dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
  • le ferie maturate (e non godute) dal lavoratore assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato inferiore ai 12 mesi;
  • le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale (4 settimane).

Qualora si verifichi una sospensione del rapporto di lavoro, ad esempio in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di malattia di lunga durata, che comporti la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, individuato contemperando le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.

Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile far godere delle ferie nei tempi prescritti, è consigliabile formulare, in condivisione con le rappresentanze sindacali aziendali, un accordo collettivo di secondo livello (vedasi Fac-simile allegato), che individui le motivazioni che ne hanno impedito il completo utilizzo e preveda un termine ragionevole per la loro fruizione. Infatti, l’articolo 10, del decreto legislativo n. 66/2003, prevede che “… il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva …, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.”.

Lo stesso Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4908 del 18 ottobre 2006, ha avallato tale possibilità, sottolineando che la dilazione per il consumo del periodo feriale non deve essere eccessiva, in quanto inidonea all’assolvimento del recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni affettive, così come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.

Scarica il FACSIMILE-f2022


Autore: Dott. Roberto Camera