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29 Settembre 2023 | Approfondimenti tecnici

Diritti sindacali per i lavoratori somministrati

Il Ministero del Lavoro, lo scorso 15 settembre, ha pubblicato l’interpello n. 1 del 2023, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati. In particolare, se trovino applicazione le regole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Agenzia di somministrazione (datrice di lavoro dei lavoratori somministrati) ovvero in quello dell’utilizzatore.

Il quesito è stato inoltrato dal sindacato UGL Agroalimentare, al fine di delineare quali regole applicare alla tematica in questione.

Preliminarmente, il dicastero del lavoro ha evidenziato le peculiarità del rapporto di somministrazione che, a differenza di un ordinario rapporto di lavoro, coinvolge tre soggetti: datore di lavoro (rappresentato dall’agenzia di somministrazione), lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice delle prestazioni del lavoratore. Tra i primi due soggetti (agenzia per il lavoro e lavoratore) vige un contratto individuale di lavoro, mentre tra l’agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice si realizza un contratto meramente commerciale.

Ciò comporta una dissociazione dei poteri ordinariamente previsti in capo al solo datore di lavoro (artt. 2086 e 2094 del codice civile). In particolare, il potere organizzativo e direttivo passa all’impresa utilizzatrice, che durante il periodo della missione ne utilizza la prestazione lavorativa, mentre il potere disciplinare rimane in capo all’Agenzia per il lavoro, datrice di lavoro. Restano, comunque, in capo all’Agenzia gli adempimenti burocratici (ad esempio, l’emissione della busta paga e l’erogazione della relativa retribuzione, il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, le comunicazioni al Centro per l’Impiego, ecc.).

Ciò rappresenta, quindi, a differenza di un rapporto di lavoro diretto, una scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.

Da un punto di vista di applicazione del contratto collettivo al rapporto di lavoro, la regola generale che dispone l’attuazione del CCNL applicato dal datore di lavoro viene parzialmente meno.

In linea di massima, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro rimane quello applicato dall’Agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, durante il periodo della missione, in applicazione del principio di non discriminazione e al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, questi ultimi hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Questo si evidenzia anche da quanto disposto all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, che statuisce che “i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.”

Ragion per cui, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato deve essere integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.

Tra le regole che devono essere riprese dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, rientrano anche i diritti sindacali. L’articolo 36, del Testo Unico sui contratti di lavoro, denominato “Diritti sindacali e garanzie collettive”, stabilisce che ai lavoratori delle Agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300 del 1970. In particolare, per quanto riguarda i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dallo Statuto dei lavoratori, devono essere esercitati anche durante i periodi di missione presso l’utilizzatore, nonché gli deve essere data la possibilità di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

In definitiva, dalla coesione della contrattazione collettiva applicata dall’Agenzia per il lavoro e quella dell’impresa utilizzatrice, al lavoratore somministrato devono essere garantiti i diritti sindacali. Diritti che devono essere coerenti con il contesto lavorativo ove concretamente opera, in modo da garantirgli una corretta ed effettiva applicazione dei suoi diritti per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore.

Autore: Dr. Roberto Camera