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14 Settembre 2018 | Approfondimenti tecnici

Decreto Dignità: la riforma della disciplina del contratto a termine

Lo scorso 13 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Dignità”, D.L. n. 87/2018, entrato in vigore il giorno successivo e convertito in legge con modificazioni in data 9 agosto 2018 (L. n. 96/2018 – pubblicata in data 11 agosto e vigente dal 12 agosto 2018).

Il testo racchiude “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” ed è frutto di un lungo iter che ha condotto a diverse modifiche rispetto al testo originariamente presentato.

La riforma si propone di contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi su alcune tipologie contrattuali, ridisciplinate da ultimo dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (c.d. “Jobs Act sul riordino delle tipologie contrattuali”, altrimenti detto “Decreto Poletti”), e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali, anche operando semplificazioni fiscali per professionisti ed imprese.

Tra le modifiche apportate, attenzione particolare merita la riforma parziale della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Le nuove disposizioni devono essere applicate ai contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

In particolare, il Decreto si propone di arginare il ricorso abusivo al contratto a tempo determinato mediante previsione di un termine contrattuale nettamente inferiore.

Infatti, mentre la precedente disciplina, da ultimo modificata dal citato D.Lgs. n. 81/2015, prevedeva una durata massima del contratto a tempo determinato, comprensiva di rinnovi, pari a 36 mesi, ora tale termine è stato ridotto a 12 mesi, salvo si sia in presenza di una delle seguenti condizioni:

a)    esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b)    esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle condizioni elencate, il medesimo di trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto termine.

In ogni caso, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con particolari eccezioni previste per le attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.

Ai fini di tale computo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Fermo quanto appena detto, resta tuttavia salva la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, mediante apposita procedura da espletare avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In linea con quanto esposto, è altresì stata modificata la disciplina di proroghe e rinnovi contrattuali.

In particolare, il contratto può essere rinnovato solo laddove ricorrano le condizioni precedentemente descritte ai punti a) e b), mentre può essere liberamente prorogato, per un massimo di quattro volte (non più cinque), nei primi 12 mesi di durata e, successivamente, solo in presenza delle citate condizioni.

La violazione di tali disposizioni comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.

In tali casi, il lavoratore dovrà impugnare, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, il contratto entro il termine di decadenza di 180 (non più 120) giorni dalla cessazione del singolo contratto e dovrà, entro i successivi ulteriori 180 giorni, depositare un ricorso giudiziale per l’impugnazione del medesimo.

I dati pubblicati dall’Istat evidenziano che i contratti a tempo determinato stipulati lo scorso luglio sono dimezzati (+ 8.000 circa) rispetto a quelli conclusi nel mese precedente (+16.000 circa).

Tuttavia, è ancora troppo presto per comprendere se tali dati siano il risultato, almeno in parte, dell’entrata in vigore della nuova disciplina, tanto più in considerazione del fatto che le modifiche apportate dapprima dal Decreto Dignità e successivamente dalla legge di conversione hanno fatto sì che in un breve arco di tempo si avvicendino quattro diversi regimi:

–    fino al 13 luglio 2018 era in vigore il D.Lgs. n. 81/2015;

–    dal 14 luglio al 9 agosto 2018 si applicava il D.L. n. 87/2018;

–    dal 10 agosto fino al 31 ottobre 2018 varrà il periodo transitorio per i rinnovi e le proroghe dei contratti conclusi anteriormente al 14 luglio;

–    dall’1 novembre 2018 si applicherà esclusivamente la nuova disciplina.

Non resta, pertanto, che attendere per verificare se effettivamente la riforma riuscirà ad arginare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

Avv. Roberta Amoruso