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19 Febbraio 2025 | Approfondimenti tecnici

Decontribuzione SUD PMI

Riunione aziendale con tre professionisti in abiti formali che discutono documenti finanziari in un ufficio. Un uomo anziano è seduto davanti a un laptop, mentre una donna prende appunti con una penna. L'ambiente suggerisce un contesto di consulenza, strategia aziendale o pianificazione finanziaria.

L’articolo 1, comma 406 e ss., della Legge di Bilancio per l’anno 2025 (legge n. 207/2024), ha introdotto un nuovo esonero contributivo per le micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Inoltre, la decontribuzione si applica ai soli rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle Regioni summenzionate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso la quale i lavoratori sono denunciati nel flusso Uniemens.

Per le aziende che superano le soglie suindicate, la legge di bilancio 2025 ha previsto una ulteriore decontribuzione che è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Misura dell’esonero

L’esonero, per il quale non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, è riconosciuto e modulato come segue:

  • per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • l’eventuale contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • l’eventuale contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.L.vo n. 148/2015;
  • l’eventuale contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo dello 0,30 della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

 

Esclusioni

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le imprese del settore agricolo,
  • i contratti di lavoro domestico,
  • i rapporti di apprendistato,
  • i contratti intermittenti a tempo indeterminato,
  • gli enti pubblici economici,
  • gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale,
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione,
  • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche,
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.L.vo n. 267/2000,
  • i consorzi di bonifica,
  • i consorzi industriali,
  • gli enti morali,
  • gli enti ecclesiastici.

Sono, inoltre, escluse le imprese che hanno una sede legale ubicata in Regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, tranne nel caso in cui non abbiano una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno. In tale ultimo caso, devono fare richiesta alla Struttura territoriale dell’INPS, la quale inserirà nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Ciò avverrà previa verifica:

  • che la prestazione lavorativa riguarda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • che la prestazione si svolge in una sede di lavoro ubicata in una delle regioni ammesse;
  • che l’unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”.

 

Durata annuale dell’agevolazione

La durata dell’agevolazione è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a 12 mensilità.

Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della decontribuzione, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile.

 

Somministrazione

L’esonero contributivo potrà essere applicato anche ai rapporti in somministrazione, qualora:

  • il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno,
  • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.

Viceversa, il beneficio non spetta qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una Regione non ZES.

 

Obblighi

Per avere diritto alla fruizione dell’agevolazione il datore di lavoro deve:

  • essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC positivo);
  • non deve aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • deve rispettare gli accordi ed i contratti collettivi sottoscritti con le OO.SS.;
  • deve essere in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999.

 

Casistiche

L’agevolazione può essere applicata al lavoratore a tempo determinato qualora il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato. In questo caso, la decontribuzione si applicherà dall’anno successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, il beneficio contributivo passerà al datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.

 

Limiti

L’agevolazione è concessa nei limiti degli aiuti de minimis, secondo quanto disposto dai Regolamenti (UE). Questi i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

  • settore generale: 300.000 euro;
  • imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG): 750.000 euro;
  • imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura: 40.000 euro.

Pertanto, la decontribuzione in argomento può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale concedibile in materia di aiuti de minimis nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti).

 

Cumulabilità

La decontribuzione SUD PMI è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto dall’altra disposizione. Inoltre, è cumulabile con gli incentivi di tipo economico.

In particolare, non è cumulabile con gli incentivi previsti dal cd. Decreto Coesione (Decreto Legge n. 60/2024). Si tratta del bonus Giovani, del bonus Donne, del bonus ZES unica e dell’incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Autore: Dott. Roberto Camera