Contratto a termine assistito disposto in base ad un contratto di prossimità
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1156/2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di attivazione del cd. contratto a tempo determinato in forma assistita.
Si tratta dell’ulteriore contratto a termine che le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono stipulare, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro), dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, nel caso in cui abbiano raggiunto il massimale di durata previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato dall’azienda.
In particolare, la nota – sostenuta a sua volta dalla nota prot. n. 13253 del 21 dicembre 2020 emanata dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro – si riferisce ai casi in cui le parti deroghino dai requisiti previsti dalla normativa vigente, in forza di una regolamentazione contenuta in un contratto di prossimità, così come previsto dall’ex articolo 8, del Decreto Legge n. 138/2011 (convertito con la Legge n. 148/2011).
In particolare, l’Ispettorato evidenzia, ai propri funzionari, quali possono essere le violazioni, contenute nei contratti collettivi di secondo livello, ai limiti posti proprio dall’articolo 8, per i quali non potrà essere possibile avallare la stipula dei contratti assistiti a tempo determinato:
a) siano privi delle finalità indicate al primo comma dell’articolo 8:
‒ maggiore occupazione;
‒ qualità dei contratti di lavoro;
‒ adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
‒ emersione del lavoro irregolare;
‒ incrementi di produttività e di salario;
‒ gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
‒ investimenti ed avvio di nuove attività.
b) vadano oltre i limiti inderogabili previsti dalla Costituzione o derivanti dalle normative comunitarie e/o dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
c) siano stati stipulati da associazioni sindacali prive del requisito di maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU).
Proprio in base al punto c), si dovrà fare riferimento a quanto già l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva disposto con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, allorquando aveva chiarito che eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono produrre effetti derogatori, come prevede il Legislatore, “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti.
L’Ente ispettivo era già intervenuto, in passato, sull’argomento relativo alla stipula dei contratti a termine assistiti, andando ad evidenziare tutte le caratteristiche che deve possedere detto contratto per rispettare i dettami previsti dal comma 3, dell’articolo 19, del TU sui contratti di lavoro, affinché possa essere approvato dal funzionario dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio e ritenersi produttivo di effetti.
“3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”
In particolare, l’Ispettorato era intervenuto per evidenziare la possibilità di stipulare detto ulteriore contratto di lavoro al raggiungimento non sono della durata massima prevista dal legislatore (pari, dopo la modifica apportata dal c.d. decreto dignità, a 24 mesi), ma anche a quella diversamente prevista dalla contrattazione collettiva, qualora presente.
Infatti, il legislatore – al comma 2, dell’articolo 19 – ha previsto, in premessa, la possibilità che il massimale di durata dei rapporti a tempo determinato, con il medesimo lavoratore, possa essere primariamente regolato dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda.
In definitiva, l’ispettorato aveva sottolineato la possibilità, per le parti (datore di lavoro e lavoratore), di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine, della durata massima di dodici mesi, non solo al raggiungimento del limite previsto dal legislatore (24 mesi) ma anche del limite, qualora presente, previsto dalla contrattazione collettiva che, nella prassi comune, è maggiore a quella legale.
Oltre alla verifica legata agli elementi presenti nell’articolo 8, del Decreto Legge n. 138/2011, così come sopra descritti, questi sono gli ulteriori elementi attenzionati dal funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro:
- verifica della durata massima stipulabile (non superiore a 12 mesi). Ricordo che qualora il contratto sia stato stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, non sarà possibile prorogarlo né rinnovarlo, ne potrà essere prevista la cd. «prosecuzione di fatto»;
- verifica della presenza di una causale, in quanto il contratto assistito è da considerare quale “rinnovo” di precedenti contratti intercorsi tra le parti e come tale è prevista l’indicazione obbligatoria della causale, tra quelle fornite al primo comma, dell’articolo 19. E’ il caso di ricordare che il funzionario non certificherà la causale ma ne verificherà la sola presenza;
- verifica della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
- verifica circa il rispetto dello “stop & go”, previsto dall’articolo 21, del Decreto Legislativo n. 81/2015;
- verifica che non sia stato stipulato, in precedenza, un altro contratto a termine assistito;
Ricordo, infine, che in caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento della durata massima prevista per questo ulteriore contratto (12 mesi), lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Un’ultima considerazione riguarda il modulo di istanza pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel proprio sito internet – sezione Modulistica (Modulo INL 19). Il modulo ha un riferimento errato (“ai sensi art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018”), in quanto il cd. decreto Dignità non è assolutamente intervenuto sull’argomento. Il corretto riferimento è il seguente: “ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015”.
Autore: Dott. Roberto Camera