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09 Gennaio 2025 | Approfondimenti tecnici

Comunicazione obbligatoria dei contratti di somministrazione – Anno 2024

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Entro il 31 gennaio le società che hanno utilizzato lavoratori somministrati sono obbligate a comunicare alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2024 (1° gennaio – 31 dicembre).

L’obbligo comunicativo – contenuto nell’articolo 36, comma 3, del TU sui contratti di lavoro (decreto legislativo 81/2015) – è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite della associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.

Qualora l’azienda abbia utilizzato somministrati da più Agenzie per il Lavoro, potrà procedere ad un’unica comunicazione con i dati complessivi.

I dati obbligatoriamente richiesti sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento è l’anno 2024 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite:

  • consegna a mano,
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Ordinariamente, sono le Agenzie di Somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda. Qualora l’azienda utilizzatrice non abbia ricevuto nulla, è consigliabile sollecitare l’invio dell’informativa, anche per avere un riscontro rispetto ai dati già in possesso.

In allegato il fac-simile di comunicazione.

Sanzione

Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo ovvero effettui una comunicazione non corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro.

Le altre Comunicazioni

Per completezza di informazione, questi gli ulteriori obblighi di comunicazione in capo all’azienda utilizzatrice, previsti dal Capo IV del Decreto Legislativo n. 81/2015 (TU dei contratti di lavoro):

  • comunicazione al somministratore del trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
  • comunicazione ai lavoratori somministrati dei posti vacanti presenti in azienda.
  • comunicazione al somministratore ed al lavoratore circa l’adibizione di quest’ultimo a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto. Ove non provveda, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
  • ai fini dell’esercizio del potere disciplinare (riservato al somministratore), comunicazione al somministratore degli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione, ai sensi dell’art. 7 legge n. 300/1970.
  • informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Ciò qualora nel contratto di somministrazione tale obbligo sia previsto a carico dell’utilizzatore.

Utilizzo di lavoratori somministrati

Ricordo che le Agenzie per il Lavoro, per poter somministrare personale alle imprese, devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed essere iscritte ad un albo informatico presente sempre presso il Ministero del Lavoro. Qualunque soggetto (anche gli stessi lavoratori) può verificarne l’iscrizione andando sul sito:

https://myanpal.anpal.gov.it/albi-informatici/?public=ok

Divieti all’utilizzo di lavoratori somministrati

Infine, è il caso di riepilogare i momenti della vita di una azienda nei quali non è possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro (articolo 32, del decreto legislativo 81/2015).

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  3. presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  4. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Autore: Dott. Roberto Camera