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13 Febbraio 2019 | Approfondimenti tecnici

Comunicazione annuale sui lavori usuranti

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno precedente, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato (art. 5, D.Lgs. n. 67/2011).

La comunicazione va effettuata in via telematica con un modello appositamente predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (modello LAV_US) e consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

  •  lavorazioni definite usuranti (art. 2, D.M. 19 maggio 1999): lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto;
  •  lavoro notturno(art. 1, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 67/2011): quest’ultimo è considerato usurante se organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64) oppure se il lavoro è svolto non a turni per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
  •  lavoro “a catena”(art. 1, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 67/2011): trattasi dei processi produttivi in serie, ossia di attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo. Ad esempio, il lavoro “a catena” relativo a prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti, alle macchine per cucire e alle macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, alla costruzione di autoveicoli e di rimorchi, agli apparecchi termici, agli elettrodomestici, alla confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, alla confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
  •  lavoro dei conducenti di veicoli(art. 1, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 67/2011), di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La comunicazione in esame va fatta con periodicità annuale (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011). In assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore, è stato individuato come termine massimo per l’effettuazione della comunicazione il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (Min. Lav. nota 28 novembre 2011, n. 39/0004724). Durante l’annualità è obbligatoria anche la comunicazione delle lavorazioni “a catena” entro 30 giorni dal loro inizio tramite l’apposito modello LAV_US di “inizio lavoro a catena” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011).

È prevista una sanzione amministrativa, diffidabile, di importo variabile da 500 euro a 1.500 euro solo in caso di omissione della comunicazione per lavoro notturno usurante e per “inizio lavoro a catena” (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 67/2011). Il mancato adempimento delle comunicazioni annuali per tutte le altre tipologie di lavoro usurante invece non è soggetto a specifica sanzione, in quanto la finalità è solo quella di monitorare le richieste di pensionamento anticipato (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011). Tuttavia il personale ispettivo, in caso di rilevata inosservanza, può comunque emanare opportune disposizioni al fine di sanare l’irregolarità riscontrata (art. 14, D.Lgs. n. 124/2004). Dal momento che i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, oggetto della comunicazione in esame, possono esercitare il diritto per l’accesso al tratta-mento pensionistico anticipato, ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i  benefici previdenziali  siano stati  conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli  istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di quanto indebitamente erogato (art. 6, comma 1, D.lgs. n. 67/2011).

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro