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13 Aprile 2022 | Approfondimenti tecnici

Chiarimenti dell’INL in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative circa le nuove disposizioni in materia di tirocini, previste nella Legge di Bilancio per l’anno 2022.

In particolare, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 721 a 726, della Legge n. 234/2021 per i tirocini extra-curriculari e cioè per quei tirocini che vengono istituiti al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati.

Ricordo che la competenza legiferante è riconosciuta, dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2005), in capo alle singole Regioni, le quali hanno, per l’appunto, competenza esclusiva in materia di formazione professionale.

I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro attengono alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 e già vigenti, avendo evidenza che la norma introduce anche delle linee guida che dovranno essere recepite, entro il 30 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

In particolare, questi gli argomenti trattati nella nota:

  • Indennità di partecipazione,
  • Ricorso fraudolento al tirocinio,
  • Comunicazione al Centro per l’impiego,
  • Obblighi di sicurezza.

Indennità di partecipazione

Il comma 722 dispone, a carico dell’azienda ospitante, una sanzione amministrativa nel caso in cui non corrisponda una congrua indennità di partecipazione, prevista dalla normativa regionale di riferimento, il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

Detta disposizione, per quanto si basi sulle nuove linee guida (art. 1, comma 721, lett. b), della Legge 234/2021) – oggi non ancora recepita dalla Conferenza Stato/Regioni – viene ritenuta, dall’Ispettorato del Lavoro, già operativa in base alle vigenti leggi in materia.

 

Ricorso fraudolento al tirocinio

Un altro precetto, ritenuto pienamente operativo, è quello contenuto nel comma 723 che stabilisce: “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, conseguentemente, la condotta fraudolenta del soggetto ospitante che ha fatto svolgere, al tirocinante, un rapporto di lavoro e non di mera formazione, ovvero qualora l’abbia utilizzato in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni fornite dallo stesso Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ove aveva fornito alcuni chiarimenti operativi alla luce dell’adozione delle linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni del 25 maggio 2017.

La circolare forniva le istruzioni per l’attività di vigilanza finalizzata proprio alla verifica della genuinità dei rapporti formativi. Attività che deve valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Queste, a titolo esemplificativo, le possibili ipotesi di violazione della normativa regionale, così come evidenziate dall’Ispettorato del lavoro:

  • tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
  • tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
  • tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
  • tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
  • totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
  • totale assenza di PFI;
  • coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
  • tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
  • tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
  • tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
  • tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
  • tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
  • impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
  • difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
  • corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Ritornando alla nuova sanzione, essendo questa di natura penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio), è soggetta alla prescrizione obbligatoria, ex art. 20 della Legge n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei princìpi che ne disciplinano la regolare gestione.

Viene comunque fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Comunicazione al Centro per l’impiego

Resta inalterato l’obbligo (comma 724), in capo al soggetto ospitante, di una previa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, così come per gli ordinari rapporti di lavoro.

La comunicazione, da effettuare entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del tirocinio, deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di avvio, la data di cessazione, la tipologia (“tirocinio extra-curriculare”), la qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio e l’indennità di partecipazione erogata al ragazzo.

Resta sottinteso che l’obbligo comunicativo riguarda esclusivamente i tirocini extra-curriculari e non dovrà essere effettuata in caso di avvio di tirocini curriculari e cioè funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

 

Obblighi di sicurezza

Ultimo chiarimento l’Ispettorato lo fornisce con riguardo a quanto previsto nel comma 725 che prescrive l’applicazione integrale, anche nei confronti dei tirocinanti, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, previste dal Testo unico di riferimento (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).

 Autore: Dott. Roberto Camera