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09 Ottobre 2024 | Approfondimenti tecnici

Arriva il bonus Natale. Di cosa si tratta?

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Arriva il bonus Natale. Si salvi chi può.

Finalmente, dopo averlo acclamata, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n°143 del 07 ottobre 2024 la quale, con integrazione, converte in legge il Dl n°113/2024.

Per quel che ci riguarda, è stato introdotto l’articolo 2 bis in merito al quale si conferma il c.d. bonus natale (originariamente ascritto alla befana).

Vediamo di cosa si tratta.

L’articolo 2 bis

La rubrica della norma prevede “disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”.

Il primo comma stabilisce come “nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni”.

Di fatto, dunque, l’enunciato concreto rappresenta un bonus di euro 100 massimo ai lavoratori dipendenti allorquando coesistano insieme tre condizioni:

  • Il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

La parola complessivo ci porta a ritenere che si tratti non solo del reddito da lavoro subordinato ma dell’integrale reddito del lavoratore (fatta eccezione per l’abitazione principale, per espressa previsione di cui al comma 4 della possibile norma);

  • Il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR (ovvero a carico). La parola “trovano” ci consente di ritenere che il concetto di familiare a carico riguardi sia il figlio che il coniuge.

Inutile precisare come nella norma in parola trapeli l’esclusione di chi ha figli ma non è sposato.

Da chiarire, probabilmente a cura dell’Agenzia delle Entrate, se le unioni civili o le copie di fatto potranno accedere al bonus in trattazione o meno con l’esclusione normativa dei separati.

Alternativamente a quanto sopra la norma ammette anche un’altra prospettazione:

oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi”. Traducendo, si sta facendo riferimento al caso in cui l’altro genitore manchi ovvero non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

  • Il lavoratore paghi imposta nell’anno. Banalmente significa che il contribuente può vantare, se ha lavorato tutto l’anno, un reddito superiore a 8.500,00 euro.

Alla presenza delle condizioni di cui alle lettere A), B) e C), sorge il diritto al bonus.

LA PROCEDURA OPERATIVA

Proseguendo il testo della norma, notiamo incombenze a carico del datore di lavoro (e conseguenti, immancabili, dubbi).

In sintesi:

  • il bonus in trattazione, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportato al periodo di lavoro. Quindi è rapportato ai giorni di detrazione. Non è chiaro se da rapportarsi anche alla percentuale del part time (chi scrive esclude tale eventualità);
  • I redditi esenti di particolari regimi fiscali (ricercatore, impatriati, etc) si computano per intero ai fini del calcolo della soglia di 28.000,00 euro di reddito;
  • I sostituti di imposta riconoscono il bonus sulla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Come sempre, sarà cura del datore di lavoro ricevere le richieste, correlate delle informazioni di cui sopra (quindi, probabilmente, dovremmo consegnare, se vogliamo, un’autocertificazione) e, attenzione, i sostituti dovranno verificare in sede di conguaglio la spettanza del bonus.

Potrebbe dunque succedere che un lavoratore, sulla tredicesima, veda l’applicazione del bonus stesso salvo poi effettuare un numero di ore di straordinario e/o ricevere pagamenti per giornate festive in dicembre con, dunque, “fuoriuscita” dalla soglia dei 28.000,00 e recupero, non si sa come, a carico del datore di lavoro.

In ogni caso, ed è qui la necessità di porre attenzione, la norma dispone che il bonus “è rideterminata/o nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta/o anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta(…)”.

Non si tratta della riduzione del cuneo fiscale tramite contribuzione INPS (a proposito, il 2024 sta per scadere…) che non consente al lavoratore di avere un rapporto diretto con l’ente previdenziale.

Questo è un credito fiscale e quindi la dichiarazione consentirebbe al dipendente di potersi recuperare quanto non erogato.

Di qui una domanda: i datori di lavoro sono davvero costretti ad erogare tale indennità? Evidentemente SI, nel caso di richiesta dell’eventuale beneficiario.

Certo è che una strategia applicativa potrebbe suggerirci di “prendere atto” e di non buttarci a capofitto in quello che potrebbe sembrare, per le aziende, un ulteriore adempimento di fine anno. Soprattutto, e non a caso, verso i lavoratori assunti in corso di anno per i quali dovremmo recuperare non solo la dichiarazione di cui sopra ma anche il periodo di attività complessivo.

Vista la norma pubblicata, ora attendiamo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Autore: Dott. Dario Ceccato