Obblighi Formativi In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la pubblicazione della circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle novità sulla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le novità sono state introdotte dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 146/2021 (come convertito dalla Legge n. 215/2021), il quale ha modificato l’articolo 37, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (cd. TU sulla Salute e sicurezza sul lavoro).
L’intervento dell’ispettorato ha riguardato, in particolare, la formazione prevista per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, esplicitando le caratteristiche del contenuto del comma 7, dell’articolo 37, che stabilisce che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, …”.
Una delle novità è proprio l’inserimento, tra i destinatari degli obblighi formativi, del datore di lavoro. Questi dovrà ricevere, al pari dei dirigenti e dei preposti, una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione verranno definiti, entro il 30 giugno 2022, da un Accordo predisposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell’accordo dovranno essere rivisti ed accorpati gli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Sarà quindi l’accordo, demandato alla Conferenza Stato/Regioni, che costituirà l’elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a loro carico. Infatti, l’accordo dovrà determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa; pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Ciò non significa che nelle more dell’adozione del nuovo accordo ci potrà essere un vuoto formativo per i dirigenti ed i preposti, i quali, durante il periodo di attesa del nuovo accordo dovranno continuare ad essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni (Accordo Stato/Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 – Formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti) adottato ai sensi del primo periodo del comma 2, dell’articolo 37, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Preposto
Una seconda novità riguarda esclusivamente i preposti ed è contenuta nel nuovo comma 7-ter, dell’articolo 37, che stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti …, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
In merito ai requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, si dovrà fare riferimento a quanto verrà previsto nel nuovo accordo che sarà predisposto in sede di Conferenza Stato/regioni entro il 30 giugno 2022, in quanto riferiti alla formazione del nuovo comma 7, dell’articolo 37.
Ciò comporterà che i nuovi obblighi, fin tanto che non saranno resi operativi dal nuovo accordo, non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione, da parte dell’organo di vigilanza, del provvedimento di prescrizione, ai sensi del decreto legislativo n. 758/1994.
Questi gli obblighi del preposti – rivisti anche dal recente decreto Fisco-Lavoro – secondo le loro attribuzioni e competenze:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.
Addestramento
Una terza novità, introdotta in fase di conversione del decreto legge n. 146/2021, riguarda gli obblighi di addestramento contenuti nel comma 5, dell’articolo 37. Detto comma già conteneva una disposizione generica in materia di addestramento, che, secondo il disposto normativo, doveva avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. L’implementazione ha interessato alcune specifiche che ora prescrivono che l’addestramento deve consistere “nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Dette specifiche vanno a caratterizzare in maniera puntuale le modalità di effettuazione dell’addestramento che ora prevedono obblighi più cogenti. Detti obblighi sono immediatamente applicabili, anche con riferimento al tracciamento degli addestramenti in un apposito registro informatizzato. Per quest’ultimo punto, l’Ispettorato evidenzia che il controllo relativo al tracciamento avverrà relativamente alle attività svolte successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021 (Legge n. 215/2021) e cioè dal 21 dicembre 2021.
L’Ispettorato, a conclusione della circolare, sottolinea che, per quanto attiene alla violazione degli obblighi di addestramento, gli ispettori dovranno accertare la mancanza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Viceversa, non rileverà ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato; registro che sarà comunque utilizzato quale elemento utile per valutare l’effettuazione dell’addestramento. Qualora non dovesse essere stato predisposto dal datore di lavoro, gli ispettori potranno emanare un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo (articolo 14, del decreto legislativo n. 124/2004). Ricordo che la mancata ottemperanza alla disposizione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
Autore: Dott. Roberto Camera