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28 Gennaio 2022 | Approfondimenti tecnici, Più letti

La Legge di Bilancio 2022

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la L. n. 234 del 30 dicembre 2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, altrimenti detta Legge di Bilancio.

Tra le molteplici previsioni, è possibile individuare interessanti disposizioni in materia giuslavoristica, alcune delle quali verranno di seguito sinteticamente descritte.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: la riforma degli ammortizzatori sociali si propone di estendere le misure di sostegno economico ad una platea sempre più ampia di lavoratori, perseguendo l’obiettivo di universalizzare e razionalizzare gli ammortizzatori sociali mediante il miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento.

La manovra interesserà potenzialmente 12,4 milioni di persone (9,9 milioni di dipendenti di aziende a cui viene estesa la CIGS; 1,5 milioni di dipendenti di aziende che occupano fino a 5 dipendenti a cui viene per la prima volta riconosciuto l’assegno ordinario del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale; 1 milione di lavoratori a cui viene riconosciuto l’assegno ordinario del FIS in affiancamento alla CIGS).

Si cercherà di perseguire tale obiettivo mediante l’introduzione delle seguenti previsioni:

  • estensione della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio;
  • incremento del quantum del sostegno, introduzione di durate differenziate a seconda della dimensione aziendale ed estensione delle tutele anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni (ossia sino a 15 dipendenti);
  • introduzione di un meccanismo di premialità che prevede una riduzione della contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo;
  • estensione del campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari attraverso il FIS in favore delle imprese che attualmente non sono coperte da CIGO e che non aderiscono o non costituiscono Fondi di solidarietà bilaterali;
  • estensione dei trattamenti di integrazione salariale straordinari a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, senza alcuna distinzione settoriale;
  • con riferimento alle causali, possibilità di richiedere la riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione;
  • rafforzamento del contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro (si passa, dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, all’80%);
  • introduzione dell’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione con riconoscimento di un ulteriore sostegno (fino a 12 mesi di CIGS aggiuntivi) per aiutare gli addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali;
  • estensione della cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori del settore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Ammortizzatori sociali per mancanza di lavoro: la manovra interviene sullo strumento non solo prevedendo l’alleggerimento dei requisiti soggettivi ma anche potenziando il sussidio economico.

In particolare:

  • con riferimento alla NASpI: la Legge elimina il requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere all’indennità di disoccupazione, stabilisce che il taglio del 3% per ogni mese intervenga dal sesto mese invece che dal quarto (dall’ottavo mese per i disoccupati over55) ed estende il trattamento anche ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo determinato;
  • con riferimento alla Dis-Coll: viene potenziata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi, mediante aumento della durata massima, garanzia del beneficio per un periodo pari ai mesi di contribuzione versata, posticipazione della applicazione del décalage del 3% a partire dal sesto mese e riconoscimento della contribuzione figurativa.

Formazione professionale e politiche attive del lavoro: la Legge di Bilancio contempla il rafforzamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali nella formazione dei lavoratori in cassa integrazione, l’estensione dei programmi di politica attiva del lavoro anche ai lavoratori in CIGS e ai lavoratori autonomi che chiudano la Partita IVA, il riconoscimento di incentivi all’assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, etc.

Assunzioni agevolate ed esonero contributivo: la manovra prevede che l’esonero contributivo al 100% (azzeramento dei contributi dovuti) per le stabilizzazioni di giovani under36 (per 36 mesi entro un limite annuo di euro 6.000) sia riconosciuto nel 2022 anche alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori di qualunque età provenienti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la gestione della crisi d’impresa.

Apprendistato formativo: la manovra riconosce ai datori di lavoro con microimprese (fino a 9 addetti) uno sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Promozione del workers buyout: i lavoratori che da gennaio 2022 costituiscono società cooperative tramite operazioni di workers buyout rilevando la propria azienda in crisi, sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro.

Inoltre, è stato riconosciuto un contributo monetario ai lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale che costituiscono una cooperativa tramite workers buyout.

Politiche attive del lavoro in favore degli under30: sono state assegnate specifiche risorse ai Centri per l’impiego per attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (c.d. “NEET” ossia “Not in Education, Employment or Training”).

Sostegno all’occupazione femminile: sono stati disposti incentivi per il lavoro femminile prevedendo un incremento di 50 milioni di euro del Fondo per il sostegno della parità di genere, della parità salariale e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso procedure incentivanti per le imprese. A tal fine, presso il Ministero del Lavoro è stato anche istituito un Fondo per la formazione finalizzato all’ottenimento della certificazione di parità di genere (3 milioni di euro per l’anno 2022).

Sostegno alla maternità di lavoratrici autonome: per le lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa, commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole viene incrementata di 3 mesi (a partire dal terzo mese dopo il parto) la durata dell’indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia inferiore a euro 8.145 (con riferimento all’anno precedente alla domanda).

Decontribuzioni per le lavoratrici madri: in via sperimentale per il solo 2022, è riconosciuto un esonero pari al 50%, della durata massima di 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dal rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pensioni: la Legge di Bilancio interviene anche in materia pensionistica con le seguenti misure:

  • APE Sociale: viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape Sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei 3 mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell’accesso all’Ape Sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta;
  • Opzione Donna: viene prorogata per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome;
  • uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi: è stato istituito un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Spetterà a un decreto interministeriale, da adottare entro 2 mesi dall’entrata in vigore della manovra, definire criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse.

Sicuramente la manovra introduce novità particolarmente rilevanti per il lavoro e le politiche sociali, talvolta modificando sensibilmente in quadro normativo di riferimento.

Si auspica che l’intento del Legislatore venga effettivamente perseguito.

Autore:  Avv. Roberta Amoruso