Tutela del lavoro autonomo
Il 13 giugno 2017 è stata pubblicata sulla G.U. n. 135 la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. smart working).
Pertanto, entra in vigore dal 14 giugno il tanto pubblicizzato Jobs act degli Autonomi che introduce, tra le altre, nuove protezioni sociali per i liberi professionisti (su maternità e malattia) ed incentivi allo sviluppo dell’attività (come detrarre le spese per la formazione fino a 10.000 euro l’anno) regolando, altresì, le modalità flessibili di svolgimento delle mansioni (subordinate), anche fuori dai locali aziendali e con l’uso di strumenti tecnologici.
Noi prenderemo in considerazione le disposizioni previste dal Capo I – Tutela del lavoro autonomo lasciando a prossimi eventuali interventi la disamina delle regole di condotta in materia di lavoro agile.
Analizzando per quanto possibile in questa sede il dettato normativo del citato Capo I, possiamo prendere atto che le relative disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile. Trattandosi, inoltre, di tutela dei rapporti di lavoro autonomo non imprenditoriale, sono esclusi dall’ambito di applicazione del citato capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.
Risulta quindi pacifico, quantomeno per chi scrive, come l’intenzione del Legislatore sia quella (sbandierata da mesi ai quattro venti) di agghindare con tutele più o meno necessarie – ma comunque fino a ieri assenti – soggetti che, pur svolgendo attività dichiarate autonome, risultano oltremodo soggetti al coordinamento con il proprio committente (magari in regime di esclusività) e completamente privati di qualsivoglia tutela e/o prestazione diretta. Che il risultato sia stato raggiunto o meno sarà oggetto di valutazione nel prossimo futuro…
Detto ciò, tra norme volte a regolare fin dalla sua instaurazione il rapporto di collaborazione autonoma
“(…) Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. (…)” per cui “(…) il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati (…)”
e richiami all’applicazione di precetti tipici delle attività commerciali
“(…) Ai rapporti contrattuali (…) si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica. (…)” intesa come “(…) la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. (…)”
buona parte della Legge si concentra su aspetti di carattere previdenziale come, ad esempio, l’art. 7 dedicato alla stabilizzazione ed estensione dal prossimo 1° luglio dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
Oppure l’art. 14 a tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio(?!) che considera tali eventi non giustificatori dell’estinzione del rapporto di lavoro la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
Fino ad arrivare al riconoscimento dell’indennità di maternità (ex art. 64, Dlgs. 151/2001) nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente “(…) a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa (…)”.
Tra gli articoli appena pubblicati scoviamo anche la definizione di collaborazione coordinata e continuativa, utile alla riscrittura dell’art. 409 del Codice di Procedura Civile, per la quale si ha coordinamento quando, nel rispetto delle modalità stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.
Il Codice di Procedura Civile viene parzialmente rivisto anche in merito alle c.d. prove scritte a corredo dei procedimenti di ingiunzione dei pagamenti; infatti, oltre all’attività commerciale la tutela viene estesa anche ai lavoratori autonomi. Pertanto, dal 14 giugno di quest’anno, “(…) per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (…)”
Sempre con riferimento ai crediti vantati dal singolo professionista, l’articolo 2 dispone l’applicazione delle norme ex Dlgs 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Dal punto di vista fiscale, invece, diventano “(…) integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché’ le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.” Interamente deducibili anche “(…) gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.”
Viene meno anche il limite di deducibilità finora applicato alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande se queste sono sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, TUIR).
Curiosità: con riferimento alle informazioni ed accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati l’art. 12, oltre ad invitare le amministrazioni pubbliche alla promozione, in qualità di stazioni appaltanti, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, considera equiparati alle piccole e medie imprese i lavoratori autonomi (di cui all’art. 1 della stessa Legge) ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali.
Dulcis in fundo non possono mancare le deleghe al Governo!
L’art. 5 (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi), il 6 (Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata) e l’11 (Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali) rimandano al Governo (quale ancora non sappiamo) l’adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti per quanto ivi rubricato.
…e con le deleghe, a braccetto, arriva anche il consueto “tavolo tecnico” (qui definito di confronto permanente) volto a “(…) coordinare e (…) monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo (…)”, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale; questo tavolo avrà con il compito, nei desideri del Legislatore, di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di modelli previdenziali, di welfare e di formazione professionale.
Talmente fresca è la novella che la mia autonomia intellettuale (per rimanere in tema), scevra dai commenti di ben più illustri commentatori, non mi consente di chiosare adeguatamente…
…del resto “se son rose fioriranno”… giardiniere (autonomo) permettendo…
Luca Bianchin, Consulente del lavoro