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13 Giugno 2018 | Approfondimenti tecnici

Inserimento di lavoratori disabili – Legge 68/99

La legge 68/99 promuove l’inserimento e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità fisica o psichica nel mondo del lavoro.

Chi sono i soggetti interessati?

  • Le persone in età lavorativa con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
  • Gli invalidi di lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
  • Gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, le persone non vedenti o sordomute
  • Titolari di assegno di invalidità

Quali sono le imprese soggette all’obbligo?

Le aziende sono tenute ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra secondo la seguente “quota di riserva”:

  • Aziende da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore
  • Aziende da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori
  • Aziende sopra i 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati

Quali sono gli incentivi, spettanti alle aziende, con l’assunzione di disabili?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base a quanto esplicitato dal Decreto emanato il 7 maggio 2018, ha trasferito all’INPS oltre 9 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2018.

Ai datori di lavoro, quindi, è concesso un incentivo:

– Nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

– Nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate al punto precedente;

– Nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Come possono accedere all’incentivo le aziende?

La modalità di accesso all’incentivo è semplice e diretta.

Dopo aver fare un’apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, Il Datore di Lavoro potrà usufruirne tramite conguaglio contributivo mensile.

L’incentivo sarà riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso le risorse siano insufficienti, non verranno in considerazione altre domande.

Inoltre, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili finanzia il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Di che tipo di accomodamenti parliamo?

Apprestamento di tecnologie di telelavoro o rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’attività lavorativa della persona con disabilità e la formazione per il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro

ATTENZIONE ALLE SANZIONI!

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di assunzione del lavoratore disabile, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 153,20 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto, calcolati su 5 o 6 giorni secondo l’articolazione settimanale, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali.

Quando le imprese sono esonerate dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili?

Solo in situazioni particolari legate alla pericolosità, insalubrità o alta specializzazione dell’attività svolta o all’esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori per i quali l’azienda paga un premio superiore al 60 per mille.
E’ previsto, inoltre, l’istituto della diffida, che consente, a determinate condizioni, di pagare la sanzione nella misura di 1/4 del massimo.
Deputati ad irrogare la sanzione sono gli Ispettori del Lavoro.