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27 Marzo 2019 | Approfondimenti tecnici

Impiego di clandestini e costo medio di rimpatrio

Il 15 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.39, il Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Decreto Ministero dell’Interno n. 151 del 22/12/2018); il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo scorso.

Il punto di partenza nostrano per la corretta analisi di quanto in parola è il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998) che, all’articolo 22 prevede che il datore di lavoro – che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure, se scaduto, non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato; tali pene sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre o se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa oppure ancora se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 603-bis, c. 3 del codice penale).

Però – mutuando La Settimana Enigmistica, noto periodico enigmistico edito in Italia dal 1932 e da allora pubblicato ininterrottamente – “Forse non tutti sanno che…” con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del “costo medio di rimpatrio” del lavoratore straniero occupato illegalmente che il D.I. 151/18, indicandone i criteri per la determinazione e l’aggiornamento, ha fissato, per l’anno 2018, in 1.398 euro.

Il valore della sanzione amministrativa accessoria, solo di recente introdotta (comma 12-ter del sopra riportato art. 22 del Testo Unico) nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della Direttiva 2009/52/CE – avuto riguardo all’anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna – è dato dalla media nel triennio che precede l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno; è, altresì,

–    aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta,

–    rivalutato secondo la variazione media, relativa all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall’ISTAT.

Come detto la disposizione prende a propria volta principio dalla direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che prevede che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale debbano includere almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio.

Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero occupato illegalmente, complessivamente determinato come sopra, viene aggiornato entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Tale sanzione amministrativa accessoria è versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato ed i relativi proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,

–    nella misura del 60% per cento al Fondo rimpatri (articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998), finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza e

–    per il residuo 40% per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, DL 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009), per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.

Colgo l’occasione, quindi, per prestare sempre la massima attenzione, sia in fase di assunzione che nel corso del rapporto di lavoro, alla validità dei documenti che attestano la regolare presenza sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari occupati dalle nostre imprese; verifichiamo le scadenze dei permessi di soggiorno, i motivi autorizzativi del soggiorno stesso ed accertiamo sempre, in caso di documenti scaduti, che il lavoratore compia tutti i passaggi necessari al relativo rinnovo.

Luca Bianchin, Consulente del lavoro