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31 Luglio 2019 | Approfondimenti tecnici

Il trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda si verifica ogniqualvolta muti la titolarità di un’attività economica organizzata preesistente (intera azienda o suo ramo), destinata a perdurare a seguito del trasferimento, come ad esempio nel caso di cessione, fusione, scissione, usufrutto, affitto, franchising, comodato, conferimento dell’azienda individuale in società, successione ereditaria o cessione di un marchio.

In virtù del trasferimento, anche i dipendenti del cedente posso transitare alle dipendenze del cessionario ed il rapporto di lavoro prosegue immutato in tutti i suoi aspetti e senza interruzione, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati, con garanzia di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore (art. 2112 cod. civ.), salvo particolari casi di trasferimento di aziende in crisi (art. 47 Legge n. 428/1990).

Tra le tutele approntate dalla legge vi è anche l’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con riferimento al quale l’INPS ha divulgato indicazioni riepilogative con il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019.

Tuttavia, laddove il cessionario abbia adottato un CCNL e/o un contratto collettivo aziendale diverso rispetto a quello adottato dal cedente, la contrattazione collettiva del cessionario può derogare anche in senso peggiorativo alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva (ed agli usi aziendali, si ritiene) precedentemente applicata dal cedente, ferma restando l’intangibilità dei diritti quesiti.

In tali casi, ove le condizioni lavorative del dipendente subissero una sostanziale modifica in senso peggiorativo per effetto del trasferimento, entro tre mesi il lavoratore potrebbe rassegnare le dimissioni per giusta causa, con diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.

Inoltre, qualora i dipendenti trasferiti dovessero ritenere che il trasferimento sia stato posto in essere in violazione alle norme di legge, potrebbero impugnare entro 60 giorni il trasferimento medesimo e chiedere in giudizio la reintegrazione presso il cedente (si veda sul punto la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 28 febbraio 2019, che analizza anche le conseguenze derivanti dal rifiuto del cedente di ricevere la prestazione lavorativa ritualmente offerta dal lavoratore illegittimamente ceduto; nonché Cass. 3 luglio 2019, n. 17785).

È anche possibile che il lavoratore trasferito venga poi licenziato dal cessionario: in tale ipotesi, tuttavia, il trasferimento d’azienda non può essere l’unica ragione alla base del licenziamento, altrimenti il licenziamento sarebbe nullo.

Inoltre, la legge non esclude la possibilità, sia in capo al cedente sia in capo al cessionario, di attuare licenziamenti collettivi per riduzione del personale, purché sussistano esigenze tecnico-produttive o si renda necessaria la ristrutturazione aziendale, nel caso in cui siano contestuali al trasferimento e a condizione che siano state rispettate le procedure di informazione e consultazione sindacale.

Infatti, ogniqualvolta l’azienda oggetto del trasferimento occupi complessivamente più di quindici dipendenti, indipendentemente dal numero di dipendenti concretamente trasferiti, il cedente ed il cessionario sono tenuti a rispettare una preventiva procedura di informazione e consultazione con i sindacati che potrebbe portare ad un esame congiunto (art. 47 Legge n. 428/1990).

La legge riconosce, inoltre, ai dipendenti del cedente che non siano transitati alle dipendenze del cessionario il diritto di precedenza nelle assunzioni che quest’ultimo dovesse effettuare entro un anno dalla data di trasferimento o entro il periodo maggiore eventualmente previsto dai contratti collettivi.

A tali lavoratori non si applica, tuttavia, la disciplina garantistica prevista dall’art. 2112 cod. civ.

Conseguentemente tra cessionario e dipendente si instaura un nuovo rapporto di lavoro e non opera il principio di conservazione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro precedente.

Peraltro, il descritto diritto di precedenza spetta anche ai lavoratori licenziati dall’alienante a causa del trasferimento d’azienda.

Avv. Roberta Amoruso