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17 Dicembre 2019 | Approfondimenti tecnici

L’importanza dell’accordo di lavoro agile

L’IMPORTANZA DELL’ACCORDO DI LAVORO AGILE

L’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità di lavoro agile, anche detto smart  working, è stata promossa dal Legislatore – come affermato nella L. n. 81/2017 – al fine di aumentare la  competitività delle imprese e agevolare la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti. Prova ne  è il fatto che il D.M. 25 marzo 2016 ha incluso il lavoro agile tra i parametri per misurare l’incremento  della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione al fine di consentire la  detassazione dei premi di risultato.

Condizione preliminare affinchè si possa parlare di smart working è che ci sia un accordo scritto di  lavoro agile tra datore e lavoratore. In tale accordo devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • modalità di esecuzione della prestazione in parte all’interno dei locali aziendali e in parte  all’esterno senza una postazione fissa entro i soli limiti di durata massima dell’orario di  lavoro. È possibile anche definire un numero di giorni al mese/anno in cui il lavoratore deve  essere obbligatoriamente in azienda (ad esempio, in casi di riunioni, meeting aziendali,  ecc);
  • utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività. Di questi il datore di lavoro  rimane responsabile in merito a sicurezza e buon funzionamento. In linea generale, è  consigliabile definire nell’accordo la dotazione tecnologica del lavoratore e stipulare un  contratto di comodato d’uso per gli strumenti assegnati al dipendente;
  • durata. L’accordo di smart working può essere sottoscritto in fase costitutiva del rapporto  lavorativo o in costanza di esso, a tempo determinato o indeterminato. In entrambi i casi le  parti hanno facoltà di recesso prima della scadenza; nel caso del tempo determinato, solo in  presenza di giustificato motivo, mentre in caso di tempo indeterminato con preavviso non  inferiore a 30 giorni (90 se lavoratori disabili ex art. 1, L. n. 68/1999) oppure senza preavviso,  in presenza di giustificato motivo. È solo il caso di ricordare che i datori di lavoro sono tenuti  ex lege a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile  presentate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità;
  • potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Quest’ultimo conserva la facoltà di  controllare la prestazione resa in modalità di lavoro agile e pertanto l’accordo deve  individuare le condotte all’esterno dei locali aziendali che danno luogo all’applicazione di  sanzioni disciplinari.
  • tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare  la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d. diritto alla  disconnessione o time porosity), al fine di tutelare la salute del lavoratore di cui il datore  rimane responsabile.
  • sicurezza sul lavoro. È responsabilità del lavoratore verificare che i luoghi in cui svolgerà la  prestazione lavorativa in modalità lavoro agile siano conformi alla destinazione d’uso e  dotati dei requisiti di abitabilità e di sicurezza degli immobili nonché dotati delle  prescrizioni minime dirette a renderli anche luoghi idonei allo svolgimento della  prestazione lavorativa, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali anomalie  dovesse riscontrare ai fini della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il Lavoratore,  pertanto, con la firma dell’accordo si assume la responsabilità dell’attuazione di tutte le  misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e si impegna a non mettersi in  situazioni di evidente pericolo (c.d. rischio elettivo).

In conclusione, è bene ricordare che una volta stipulato l’accordo di lavoro agile, occorre  depositarlo telematicamente mediante comunicazione su Cliclavoro.

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro