Gli incentivi all’assunzione dei giovani dopo la legge di bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha confermato l’impegno dello Stato nella lotta alla diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile con diverse modalità:
– rinnovando e/o rendendo operative agevolazioni previste da precedenti normative;
– istituendo nuovi sgravi contributivi.
- INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI UNDER 35
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 102, L. n. 2015/2017) già prevedeva in favore dei datori di lavoro privati, la possibilità di fruire dell’esonero UNDER 30 anche per chi alla data del 31 dicembre 2018 avesse fino a 34 anni e 364 giorni (UNDER 35).
Il Decreto Dignità (art. 1 bis, D.L. n. 87/2018) ha prolungato l’agevolazione anche per il biennio 2019-2020, rinviando tuttavia a un decreto ministeriale la concreta definizione delle modalità di fruizione e di fatto l’operatività dell’agevolazione stessa.
La L. n. 160/2019 ha prorogato l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali (per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro annui) per chi assume UNDER 35 a cui si applicano le c.d. tutele crescenti entro il 31/12/2020. Oltre a ciò, la Legge di Bilancio 2020 ha reso pienamente operativa l’agevolazione rinviando quanto alle modalità di fruizione a quelle previste per l’incentivo per l’assunzione di UNDER 30.
- INCENTIVO GIOVANI ECCELLENZE
La L. n. 160/2019 ha reso pienamente operativa l’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di Giovani Eccellenze, ossia:
– cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
– cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con la consueta esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni lavoratore.
La Legge di Bilancio 2020 ha inoltre rinviato per la definizione delle modalità di fruizione dell’incentivo in esame a quelle previste per l’agevolazione UNDER 30.
- SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE PER APPRENDISTATO DI I LIVELLO
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è, inoltre, dovuta una contribuzione aggiuntiva pari all’1,61% (1,31% per la NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione).
Sono previste riduzioni per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, l’aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro è pari:
– all’1,50% (+ 1,61%), per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
– al 3% (+ 1,61%), per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto;
– al 10% (+ 1,61%), per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
La L. n. 160/2019 ha previsto per i contratti di apprendistato di I livello, stipulati nell’anno 2020, che sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo totale per 36 mesi, oltre al mantenimento del regime agevolato di contribuzione al 10% per gli anni di apprendistato oltre il terzo e al mantenimento dell’applicazione dell’agevolazione contributiva al 10% per il 1° anno di conferma in servizio dell’apprendista.
di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro