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03 Aprile 2020 | Approfondimenti tecnici

I buoni pasto alla luce della legge di bilancio 2020

Fermo restando la possibilità di predisporre apposite mense aziendali, l’imprenditore ha la facoltà di:

• erogare un’indennità sostitutiva giornaliera, denominata indennità di mensa;

• offrire ai propri lavoratori i c.d. ticket restaurant, ossia i buoni pasto grazie ai quali essi possono consumare il proprio pasto presso i locali convenzionati. La concessione è generalmente specificata nel contratto di assunzione, oppure è il risultato di successive contrattazioni. Ne consegue, dunque, che non esiste un diritto assoluto del lavoratore a pretendere i buoni pasto dall’azienda.

 

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA

L’indennità sostitutiva di mensa, facendo parte della retribuzione erogata al dipendente, è totalmente imponibile fiscalmente e previdenzialmente.

Fanno eccezione unicamente le indennità sostitutive corrisposte a quei lavoratori che svolgono prestazioni con carattere di temporaneità o discontinuità, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di mensa, per i quali si applica lo stesso regime dei buoni pasto.

 

BUONI PASTO CARTACEI

I buoni pasto cartacei dal 1° gennaio 2020 sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a € 4 al giorno (precedentemente il limite era di € 5,29).

La soglia di esenzione è considerata al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati. Inoltre, il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.

 

Il buono pasto cartaceo non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

 

BUONI PASTO ELETTRONICI

Il buono pasto elettronico dal 1° gennaio 2020 è esente da oneri fiscali e previdenziali fino a € 8 al giorno (precedentemente il limite era di € 7).

Ha le caratteristiche delle carte prepagate su cui ogni mese il datore di lavoro ricarica l’importo spettante con un funzionamento simile a quello di un bancomat.

I buoni pasto elettronici:

–    consentono una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio (non è possibile fruirne in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato);

–    non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e, pertanto, il dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo nei giorni successivi.

 

Se da un lato il Legislatore ha voluto incentivare l’utilizzo dei buoni elettronici aumentando la soglia di esenzione, dall’altro occorre rilevare la reale difficoltà pratica di fruizione degli stessi. Infatti, non tutti gli esercizi commerciali sono attrezzati o intendono attrezzarsi dell’apparecchio che consente la lettura dei buoni elettronici, anche per le commissioni di incasso alquanto elevate.

 

 

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro