Lavoratore in quarantena: quando ha diritto alla malattia?
Nelle ultime settimane sono stati registrati diversi interventi, non solo da parte del Ministero della Salute ma anche da parte dell’INPS, volti a chiarire quando il lavoratore debba essere considerato in quarantena per Covid-19 e quando gli spetti l’indennità economica di malattia.
In primis occorre ricordare che la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ha chiarito che per quarantena per Covid-19 si intende il periodo di “restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.
La circolare è intervenuta anche fornendo una definizione di isolamento, ossia il periodo di “separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione”, ed ha chiarito quanto segue:
• per i casi positivi asintomatici deve essere osservato l’isolamento di almeno 10 giorni, al termine del quale va eseguito un test molecolare con risultato negativo;
• per i casi positivi sintomatici deve essere osservato sempre l’isolamento di almeno 10 giorni, ma deve essere eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi un test molecolare con riscontro negativo;
• per i casi positivi a lungo termine (ossia per le persone che, pur non presentando più sintomi da almeno una settimana, continuino a risultare positive al test molecolare) l’isolamento deve essere osservato per 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;
• per i casi di contatti stretti asintomatici deve essere osservato un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 l’INPS ha cercato di chiarire quando il lavoratore in quarantena abbia o meno diritto all’indennità economica di malattia, anche in considerazione dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
Come ricorderete, il Decreto Cura Italia aveva specificato che, per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi quelli iscritti alla Gestione separata INPS), il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Inoltre, il Decreto aveva aggiunto che, per i lavoratori dei settori sia privato che pubblico in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, l’intero periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020 (successivamente prorogato), è equiparato al ricovero ospedaliero.
Il lavoratore, a tal fine, deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.
Ove invece la malattia da Covid-19 sia conclamata, non sarà necessario che il medico indichi, nella certificazione sanitaria, alcun provvedimento, giacché tale ipotesi rientra nella gestione della malattia comune, applicabile peraltro anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 citato, ad ulteriore chiarimento dei precedenti messaggi n. 1822 del 30 aprile 2020 e n. 2584 del 24 giugno 2020 e degli interventi normativi in materia, l’INPS ha precisato in quali casi e a quali condizioni è riconoscibile l’indennità economica di malattia per il lavoratore in quarantena e in quali casi è invece esclusa.
In particolare, la citata indennità è esclusa in caso di:
• lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale per fragilità che lavori al proprio domicilio mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative rispetto alla presenza sul posto di lavoro, salvo naturalmente il caso di malattia conclamata;
• lockdown localizzato con ordinanza dell’autorità amministrativa locale: si ricorda a tal proposito che il lavoratore non può essere definito in quarantena senza che intervenga un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (ASL, medico di base o struttura ospedaliera);
• quarantena all’estero, per le ragioni di cui al punto precedente;
• malattia insorta in costanza di cassa integrazione guadagni a zero ore o in costanza di assegno ordinario con sospensione a zero ore: in tal caso il lavoratore non dovrà comunicare la malattia.
È, invece, riconosciuta l’indennità citata in caso di malattia insorta prima dell’inizio della sospensione dell’attività lavorativa con riconoscimento della cassa integrazione guadagni o dell’assegno ordinario a zero ore, sempre purché non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza presso l’ufficio/reparto/squadra o simili a cui il lavoratore appartiene.
Infine, si segnala il messaggio INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020, nel quale sono state fornite le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’articolo 26 del citato Decreto, con riferimento alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto.
Avv. Roberta Amoruso