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22 Giugno 1939 | Normativa

Regio Decreto 1906/1938 sull’apprendistato

R. d. 21 settembre 1938 n. 1906, convertito in legge 22 giugno 1939, n. 739

La disciplina del contratto di apprendistato, tipologia contrattuale presente già agli albori della materia del diritto del lavoro, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore nazionale.

Tale tipologia contrattuale è stata disciplinata dapprima dal r. d. 21 settembre 1938 n. 1906, convertito in legge 22 giugno 1939, n. 739, successivamente regolata dalle norme del codice civile, segnatamente dagli artt. 2130-2134 c.c., sino a ricevere un compiuto corpus di norme con la legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modifiche.

L’apprendistato trova una sua embrionale disciplina negli artt. 2130- 2134 c.c. che prevedono che l’imprenditore che assume un tirocinante deve permettere al medesimo di frequentare i corsi per la formazione professionale (art. 2132); a questo obbligo si accompagna quello di destinare l’apprendista solo ai lavori attinenti alla specialità professionale cui si riferisce il tirocinio (art. 2132).

La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma di salario a cottimo (art.2131).

La durata del tirocinio non può superare la durata stabilità dalle leggi speciali e dagli usi (art. 2130); al termine del rapporto il lavoratore ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro un attestato nel quale risulti il tirocinio svolto (art. 2132).